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Articolo 190 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Comportamento dei pedoni

Dispositivo dell'art. 190 Codice della strada

1. I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l'obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di marciare su unica fila.

2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.

3. È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma 2.

4. È vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità; è, altresì, vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni.

5. I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti.

6. È vietato ai pedoni effettuare l'attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate.

7. Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore, con le limitazioni di cui all'articolo 46, possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni, secondo le modalità stabilite dagli enti proprietari delle strade ai sensi degli articoli 6 e 7. Le macchine per uso di persone con disabilità possono, altresì, circolare sui percorsi ciclabili e sugli itinerari ciclopedonali, nonché, se asservite da motore, sulle piste ciclabili, sulle corsie ciclabili, sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile e sulle strade urbane ciclabili(1).

8. La circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura è vietata sulla carreggiata delle strade.

9. È vietato effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti e manifestazioni sportive non autorizzate. Sugli spazi riservati ai pedoni è vietato usare tavole, pattini od altri acceleratori di andatura che possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti.

10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 26 a € 102.

Note

(1) Tale comma è stato modificato dall'art. 7, comma 1, lettera i), del D.L. 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 agosto 2022, n. 108.

Massime relative all'art. 190 Codice della strada

Cass. pen. n. 2342/2018

Il divieto previsto dall’art. 190 del codice della strada, di circolare mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura sulle carreggiate delle strade e sugli spazi riservati ai pedoni, essendo volto alla tutela tanto di chi fa uso di tali strumenti quanto dei pedoni, si estende alle aree di parcheggio perché in esse si verificano le medesime situazioni di rischio che fondano tale divieto. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva ritenuto legittima l’attività di pattinaggio all’interno di un’area di parcheggio svolta dalla vittima di un incidente stradale, anche in relazione all’eventuale concorso di colpa della persona offesa).

Cass. civ. n. 21589/2017

In caso di irrogazione di sanzione amministrativa per infrazione al codice della strada a seguito di incidente stradale e contestuale instaurazione per la stessa vicenda di procedimento penale per lesioni, non sussiste rapporto di pregiudizialità necessaria fra il processo penale suddetto e il procedimento originato a seguito di opposizione avverso il verbale di contestazione dell’infrazione amministrativa allorché la ricostruzione delle modalità dell’incidente non è condizionata dall’allegazione del rapporto di servizio dell’organo accertatore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso il rapporto di pregiudizialità in presenza di procedimento penale per lesioni ai danni di un pedone, al quale era stata contestata la violazione dell’art. 190, commi secondo e decimo, per avere tenuto comportamenti non corretti nell’attraversamento della carreggiata).

Cass. civ. n. 8663/2017

L’accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l’affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l’investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall’art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l’anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta. (Nella specie, relativa all’investimento di un pedone intento ad attraversare la strada davanti ad un autobus arrestatosi al di fuori degli spazi dedicati ed in luogo dove era consentito il sorpasso alle autovetture provenienti nello stesso senso di marcia, la S.C. ha ritenuto insufficienti per escludere la responsabilità del conducente sia la liceità del sorpasso che la bassa velocità mantenuta, essendo necessario accertare se le specifiche circostanze imponessero di tenere una velocità ancora inferiore, o addirittura di fermarsi, nonché la ragionevole imprevedibilità dell’attraversamento anomalo).

Cass. pen. n. 10635/2013

In tema di omicidio colposo, per escludere la responsabilità del conducente per l'investimento del pedone è necessario che la condotta di quest'ultimo si ponga come causa eccezionale ed atipica, imprevista e imprevedibile dell'evento, che sia stata da sola sufficiente a produrlo. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta la responsabilità di un motociclista per l'investimento di un anziano pedone i cui movimenti erano agevolmente avvistabili).

Cass. pen. n. 39971/2009

In tema di circolazione stradale, il pedone che attraversi la carreggiata al di fuori delle strisce pedonali è responsabile delle lesioni cagionate al conducente di un ciclomotore, caduto a causa del repentino attraversamento, nonostante procedesse a velocità moderata.

Cass. civ. n. 20494/2009

Il pedone che si accinga ad attraversare la strada sulle strisce pedonali non è tenuto, alla stregua dell’ordinaria diligenza, a verificare se i conducenti in transito mostrino o meno l’intenzione di rallentare e lasciarlo attraversare, potendo egli fare ragionevole affidamento sugli obblighi di cautela gravanti sui conducenti. Ne consegue che la mera circostanza che il pedone abbia attraversato la strada, sulle strisce pedonali, frettolosamente e senza guardare non costituisce da sola presupposto per l’applicabilità dell’art. 1227, comma primo, c.c., occorrendo invece a tal fine che la condotta del pedone sia stata del tutto straordinaria ed imprevedibile.

Cass. civ. n. 10902/1998

Incorre nella violazione dell’art. 134 cod. strada abrogato il pedone che marci sul margine destro della carreggiata e tale condotta può costituire, in caso di investimento, elemento di valutazione di un concorso di colpa da parte del pedone stesso.

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Santoriello chiede
mercoledì 20/07/2011 - Liguria
“Gli scooter a 4 ruote che usano le persone disabili sono equiparate a pedoni a tutti gli effetti?”
Consulenza legale i 22/07/2011

Se si intende parlare di equiparazione al pedone con riferimento a persone su sedia a ruote che transitano su un attraversamento pedonale, si risponde affermativamente.

Una considerazione diversa va fatta per i mezzi di locomozione come gli scooter elettrici utilizzati da persone anziane o diversamente abili. Per quei mezzi, riconducibili alla categoria dei microciclomotori elettrici, cioè veicoli asserviti da motore e la cui circolazione per la strada non è vietata, è necessario attraversare lungo gli attraversamenti dedicati alle piste ciclabili e osservare tutte le norme del C.d. S. compatibili con la loro natura.