[1. La comunicazione e la diffusione sono vietate, oltre che in caso di divieto disposto dal Garante o dall'autoritā giudiziaria:
- a) in riferimento a dati personali dei quali č stata ordinata la cancellazione, ovvero quando č decorso il periodo di tempo indicato nell'articolo 11, comma 1, lettera e);
- b) per finalitā diverse da quelle indicate nella notificazione del trattamento, ove prescritta.
2. Č fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformitā alla legge, da forze di polizia, dall'autoritā giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, per finalitā di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.]