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Articolo 175 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Abrogazione di norme

Dispositivo dell'art. 175 Codice dell'ambiente

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto sono o restano abrogate le norme contrarie o incompatibili con il medesimo, ed in particolare:

  1. a) l'articolo 42, comma terzo, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275;
  2. b) la legge 10 maggio 1976, n. 319;
  3. c) la legge 8 ottobre 1976, n. 690, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544;
  4. d) la legge 24 dicembre 1979, n. 650;
  5. e) la legge 5 marzo 1982, n. 62, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801;
  6. f) il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515;
  7. g) la legge 25 luglio 1984, n. 381, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 1984, n. 176;
  8. h) gli articoli 5, 6 e 7 della legge 24 gennaio 1986, n. 7, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667;
  9. i) gli articoli 4, 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;
  10. l) la legge 18 maggio 1989, n. 183;
  11. m) gli articoli 4 e 5 della legge 5 aprile 1990, n. 71, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16;
  12. n) l'articolo 32 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;
  13. o) il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 130;
  14. p) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 131;
  15. q) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132;
  16. r) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133;
  17. s) l'articolo 12 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275;
  18. t) l'articolo 2, comma 1, della legge 6 dicembre 1993, n. 502, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 408;
  19. u) la legge 5 gennaio 1994, n. 36, ad esclusione dell'articolo 22, comma 6;
  20. v) l'articolo 9-bis della legge 20 dicembre 1996, n. 642, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552;
  21. z) la legge 17 maggio 1995, n. 172, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79;
  22. aa) l'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;
  23. bb) il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, così come modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258;
  24. cc) l'articolo 1-bis del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 2000, n. 365.

Massime relative all'art. 175 Codice dell'ambiente

Cass. civ. n. 9681/2019

L'addizionale del 10% del canone di concessione di derivazione idroelettrica, prevista dall'art. 18, comma 4, della legge n. 36 del 1994 (come richiamato dall'art. 93, comma 5-quinquies, della L. n. 7 del 2003 della regione Abruzzo), non è più dovuta dal concessionario per effetto dell'abrogazione della legge citata ad opera dell'art. 175, lett. u), del D.Lgs. n. 152 del 2006, decorrente con effetto immediato dalla data della sua entrata in vigore, atteso che il regime transitorio previsto dall'art. 170 del medesimo testo normativo è circoscritto alla materia disciplinata dalla parte terza, nella quale non risultano contemplate disposizioni in materia di addizionali sui canoni di concessione.

Cass. civ. n. 17783/2009

La precisa determinazione delle aree soggette a rischio idrogeologico - che avviene attraverso l'adozione del piano stralcio previsto dall'art. 1 del D.L. 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 1998, n. 267 - risponde all'evidente interesse pubblico connesso all'operazione di individuazione; ne consegue che, nonostante il citato art. 1 preveda che i progetti di piano stralcio siano adottati entro il termine perentorio del 30 giugno 2001, deve ritenersi, anche alla luce delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che il predetto termine, volto all'adozione quanto mai sollecita di tale piano, abbia un carattere sostanzialmente acceleratorio, senza implicare in alcun modo il venir meno del potere, da parte dell'Amministrazione competente, di provvedervi successivamente. (Rigetta, Trib. Sup. Acque Roma, 15 giugno 2007).

Corte cost. n. 254/2009

Deve essere dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione dell'efficacia degli artt. 117, commi 1 e 2, 121 e 175, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. n. 152 del 2006, avanzata dalla Regione Piemonte e sull'istanza di sospensione del solo art. 121 proposta dalla Regione Puglia, in considerazione della decisione nel merito delle relative questioni di illegittimità costituzionale.

Cass. civ. n. 16796/2007

La riduzione del canone relativo alle utenze di acqua pubblica, prevista dall'articolo 18, comma 1, lettera d) della legge 5 gennaio 1994 n. 36, nella misura del 50 per cento per ogni modulo di acqua assentito ad uso industriale, a favore del concessionario che restituisca le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate, era immediatamente applicabile, a condizione che non fosse in contestazione la corrispondenza qualitativa delle acque restituite a quelle prelevate, anche prima che l'art. 26, comma 4, del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 prevedesse che con un successivo D.M. sarebbero state definite le modalità per la relativa applicazione. (La S.C. ha escluso la rilevanza, nel caso di specie, dell'abrogazione, da parte dell'art. 175 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, sia dell'art. 18 della legge n. 36 del 1994 che dell'art. 26 del D.Lgs. 152 del 1999, decorrendo tale abrogazione dalla data di entrata in vigore della parte terza del D.Lgs. 152/2006 e restando validi ed efficaci, secondo l'art. 170, comma 11, D.Lgs. 151/2006, fino all'emanazione dei corrispondenti atti adottati in attuazione della medesima parte terza, i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175). (Cassa con rinvio, Trib. Sup. Acque, 10 Marzo 2005).

Cass. pen. n. 24239/2007

La qualificazione di tutte le acque come appartenenti al demanio pubblico, salvo limitatissime eccezioni, ribadita dall'art. 1 del D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238, è stata da ultimo confermata dall'art. 144 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Ne consegue che l'art. 96 del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 resta applicabile anche alle aste fontanili (canali di bonifica e irrigazione), in quanto non abrogato dal D.Lgs. n. 152 del 2006, che anzi lo richiama espressamente all'art. 115, sostanzialmente riproducente l'art. 41 dell'abrogato D.Lgs. n. 152 del 1999 e che prevede comunque il divieto di copertura di qualunque corso d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità. Il divieto assoluto relativo a lavori e atti su acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese, penalmente sanzionato dall'art. 96 R.D. 25 luglio 1904, n. 523, opera esclusivamente per le acque pubbliche non potabili (nella specie, aste fontanili intese quali canali di bonifica e di irrigazione), non estendendosi alle stesse la depenalizzazione riguardante invece le acque potabili conseguente all'abrogazione espressa della L. n. 36 del 1994 (cosiddetta legge Galli) da parte del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha ulteriormente precisato che la mancata estensione della depenalizzazione alle acque non potabili si giustifica per il loro particolare rilievo economico). (Rigetta, Trib. Milano, 30 Giugno 2006). L'abrogazione ad opera dell'art. 175, lettera u), D.Lgs. n. 152/2006, della L. n. 36/1994, per la quale anche alle aste fontanili (canali di bonifica e irrigazione) doveva applicarsi la sanzione ex art. 96, R.D. n. 523/1904, e 41, D.Lgs. n. 152/1999, non comporta il venir meno della tutela penale suddetta, giacché, al contrario, l'art. 115 del D.Lgs. n. 152/2006 ribadisce il divieto di copertura di qualunque corso d'acqua che non sia imposta da ragioni di pubblica incolumità.

Il divieto assoluto relativo a lavori e atti su acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese, penalmente sanzionato dall'art. 96 R.D. 25 luglio 1904, n. 523, opera esclusivamente per le acque pubbliche non potabili (nella specie, aste fontanili intese quali canali di bonifica e di irrigazione), non estendendosi alle stesse la depenalizzazione riguardante invece le acque potabili conseguente all'abrogazione espressa della L. n. 36 del 1994 (cosiddetta legge Galli) da parte del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha ulteriormente precisato che la mancata estensione della depenalizzazione alle acque non potabili si giustifica per il loro particolare rilievo economico). (Rigetta, Trib. Milano, 30 Giugno 2006).

L'abrogazione ad opera dell'art. 175, lettera u), D.Lgs. n. 152/2006, della L. n. 36/1994, per la quale anche alle aste fontanili (canali di bonifica e irrigazione) doveva applicarsi la sanzione ex art. 96, R.D. n. 523/1904, e 41, D.Lgs. n. 152/1999, non comporta il venir meno della tutela penale suddetta, giacché, al contrario, l'art. 115 del D.Lgs. n. 152/2006 ribadisce il divieto di copertura di qualunque corso d'acqua che non sia imposta da ragioni di pubblica incolumità.

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