Cassazione penale Sez. III sentenza n. 24239 del 27 aprile 2007

(3 massime)

(massima n. 1)

La qualificazione di tutte le acque come appartenenti al demanio pubblico, salvo limitatissime eccezioni, ribadita dall'art. 1 del D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238, è stata da ultimo confermata dall'art. 144 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Ne consegue che l'art. 96 del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 resta applicabile anche alle aste fontanili (canali di bonifica e irrigazione), in quanto non abrogato dal D.Lgs. n. 152 del 2006, che anzi lo richiama espressamente all'art. 115, sostanzialmente riproducente l'art. 41 dell'abrogato D.Lgs. n. 152 del 1999 e che prevede comunque il divieto di copertura di qualunque corso d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità. Il divieto assoluto relativo a lavori e atti su acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese, penalmente sanzionato dall'art. 96 R.D. 25 luglio 1904, n. 523, opera esclusivamente per le acque pubbliche non potabili (nella specie, aste fontanili intese quali canali di bonifica e di irrigazione), non estendendosi alle stesse la depenalizzazione riguardante invece le acque potabili conseguente all'abrogazione espressa della L. n. 36 del 1994 (cosiddetta legge Galli) da parte del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha ulteriormente precisato che la mancata estensione della depenalizzazione alle acque non potabili si giustifica per il loro particolare rilievo economico). (Rigetta, Trib. Milano, 30 Giugno 2006). L'abrogazione ad opera dell'art. 175, lettera u), D.Lgs. n. 152/2006, della L. n. 36/1994, per la quale anche alle aste fontanili (canali di bonifica e irrigazione) doveva applicarsi la sanzione ex art. 96, R.D. n. 523/1904, e 41, D.Lgs. n. 152/1999, non comporta il venir meno della tutela penale suddetta, giacché, al contrario, l'art. 115 del D.Lgs. n. 152/2006 ribadisce il divieto di copertura di qualunque corso d'acqua che non sia imposta da ragioni di pubblica incolumità.

(massima n. 2)

Il divieto assoluto relativo a lavori e atti su acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese, penalmente sanzionato dall'art. 96 R.D. 25 luglio 1904, n. 523, opera esclusivamente per le acque pubbliche non potabili (nella specie, aste fontanili intese quali canali di bonifica e di irrigazione), non estendendosi alle stesse la depenalizzazione riguardante invece le acque potabili conseguente all'abrogazione espressa della L. n. 36 del 1994 (cosiddetta legge Galli) da parte del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha ulteriormente precisato che la mancata estensione della depenalizzazione alle acque non potabili si giustifica per il loro particolare rilievo economico). (Rigetta, Trib. Milano, 30 Giugno 2006).

(massima n. 3)

L'abrogazione ad opera dell'art. 175, lettera u), D.Lgs. n. 152/2006, della L. n. 36/1994, per la quale anche alle aste fontanili (canali di bonifica e irrigazione) doveva applicarsi la sanzione ex art. 96, R.D. n. 523/1904, e 41, D.Lgs. n. 152/1999, non comporta il venir meno della tutela penale suddetta, giacché, al contrario, l'art. 115 del D.Lgs. n. 152/2006 ribadisce il divieto di copertura di qualunque corso d'acqua che non sia imposta da ragioni di pubblica incolumità.

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