(massima n. 1)
            L'addizionale del 10% del canone di concessione di derivazione  idroelettrica,  prevista  dall'art. 18, comma 4, della legge n. 36 del 1994 (come richiamato dall'art. 93, comma 5-quinquies, della L. n. 7 del 2003 della regione Abruzzo), non č pił dovuta dal concessionario per effetto dell'abrogazione  della  legge  citata  ad  opera  dell'art. 175,  lett.  u),  del  D.Lgs.  n.  152  del  2006,  decorrente  con effetto  immediato dalla  data  della  sua  entrata  in vigore, atteso  che  il  regime  transitorio  previsto  dall'art.  170  del medesimo testo  normativo  č  circoscritto  alla materia disciplinata  dalla parte  terza,  nella  quale  non risultano  contemplate  disposizioni  in  materia  di addizionali  sui  canoni  di  concessione.