Cons. Stato n. 5528/2013
                                      La  necessaria  compenetrazione  tra  i  diversi momenti  funzionali  e  strutturali  del  ciclo  delle  acque (dalla captazione,  adduzione  e  distribuzione  sino  allo scarico  o  recapito  dei  reflui  e  alla  loro  depurazione)  è manifestata  (anche)  dal  modello  organizzativo  delle funzioni  amministrative  e  dei  servizi,  imperniato,  previa definizione  degli ambiti  territoriali ottimali,  in  relazione alla  unità  del  bacino  idrografico  o  del  sub-bacino  o  dei bacini  idrografici  contigui  (art.  147,  comma  2  lettera  a, D.Lgs. n. 152/2006 - Codice dell'ambiente), sull'essenziale criterio della "unitarietà della gestione e,  comunque,  superamento  della  frammentazione verticale  delle  gestioni" (art.  147,  comma  2  lettera  b), secondo  obiettivi  di  "adeguatezza  delle  dimensioni gestionali,  definita  sulla  base  di  parametri  fisici, demografici,  tecnici"  (art.  147,  comma  2  lettera  c),  con l'attribuzione delle funzioni amministrative alle autorità di ambito (art. 148) (Riforma della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma,  sez.  I, 18  giugno  2012,  n.  5608).
                                                        
                 
                            
                  Corte cost. n. 50/2013
                                      Per quanto riguarda le Autorità d'ambito, preposte alla  programmazione  ed  alla  gestione  del  servizio idrico  integrato nel  territorio  delle  Regioni,  l'art.  2,  c. 186-bis,  della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191  (L. finanziaria  2010),  nel  sopprimere  le  Autorità  d'ambito territoriale, di cui agli artt. 148 e 201 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.  152 (Codice  dell'ambiente),  ha stabilito che  "le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle  Autorità,  nel  rispetto  dei  principi  di  sussidiarietà, differenziazione  e  adeguatezza".  Con  la  modifica  del 2009,  la  legislazione  statale  ha  inteso  realizzare, mediante  l'attuazione  dei  principi  di  cui  sopra,  una razionalizzazione nella programmazione e nella gestione del servizio idrico integrato, superando  la  precedente  frammentazione.  Perché  ciò avvenga,  è  innanzitutto  necessario  che  i soggetti  cui sono  affidate  le  funzioni  abbiano  una  consistenza territoriale  adeguata,  ma  è  anche  indispensabile  che  i piani  d'ambito  abbiano  natura  integrata  e  unitaria,  in modo da realizzare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità del  servizio.  Il  rispetto  dei  principi  di  sussidiarietà,  di differenziazione  e  di  adeguatezza,  richiamati  dal  sopra citato art. 2, c. 186-bis, della legge n. 191/2009, implica che  non  possa  essere  trascurato,  nella  prefigurazione normativa  regionale  della  struttura  e  delle  funzioni  dei soggetti  attributari  dei  servizi,  il  ruolo  degli  enti  locali  e che  debba  essere  prevista  la  loro cooperazione  in vista del  raggiungimento  di  fini  unitari  nello  spazio  territoriale che  il  legislatore  regionale  reputa  ottimale.  Si  deve ritenere, pertanto,  che  un  organismo  come  l'assemblea dei  sindaci  (ASSI)  ben  si  inserisca  nell'organizzazione dell'ente  regionale  unitario,  allo  scopo  di  mantenere  un costante  rapporto  tra  programmazione  e  gestione  del servizio  su  scala  regionale  ed  esigenze  dei  singoli territori compresi nell'ambito complessivo dell'ERSI. Per tale ragione, la questione di legittimità costituzionale del c. 10 dell'art. 1 della L.R. n. 9 del 2011 (Abruzzo) non è fondata.
                                                        
                 
                            
                  Corte cost. n. 128/2011
                                      Non  è  fondata  la questione  di  legittimità  costituzionale  dell'art.  1,  comma  1-quinquies,  del  D.L.  25 gennaio 2010, n. 2 (introdotto dalla legge di conversione 26  marzo  2010,  n.  42),  sollevata  in  relazione  agli  artt. 117,  terzo  comma,  e  119  della  Costituzione,  perché, prevedendo la soppressione  delle Autorità territoriali d'ambito  nel  servizio  idrico  integrato (art.  148  del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Codice dell'ambiente) e nel servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (art. 201 del D.Lgs. n. 152 del 2006) per mere esigenze di risparmio di spesa, porrebbe un limite puntuale a una voce specifica di  spesa  che  non  rappresenta  un  rilevante  aggregato della spesa di parte corrente. Infatti, la ricorrente muove dall'erroneo  assunto  che  la  disposizione  censurata  sia riconducibile alla materia del coordinamento della finanza  pubblica,  mentre  invece  la  disciplina  delle  Autorità d'ambito  territoriale  ottimale  rientra  nelle  materie  della tutela  della  concorrenza  e  della  tutela  dell'ambiente,  di competenza  legislativa esclusiva statale.  Tale  disciplina attiene alla tutela della concorrenza, perché l'individuazione di un'unica Autorità d'ambito consente la razionalizzazione del mercato; attiene, allo stesso tempo, alla  tutela  dell'ambiente,  perché  l'allocazione  delle competenze  sulla  gestione  all'Autorità  d'ambito territoriale  ottimale  serve  a  razionalizzare  l'uso  delle risorse  e  le  interazioni  e  gli  equilibri  fra  le  diverse componenti  della  "biosfera"  intesa  "come  "sistema"  [...] nel  suo  aspetto  dinamico".  Lo  Stato  ha,  pertanto,  piena facoltà  di  disporre - come  ha  fatto  con  la  norma impugnata - la  soppressione  delle  Autorità  d'ambito.
                                                        
                 
                            
                  C. Conti n. 16/2011
                                      La gestione diretta del servizio idrico integrato, per i Comuni con  popolazione fino a 1000  abitanti  inclusi nel territorio  di  comunità  montane,  come  previsto  dall'art. 148, c. 5, del D.Lgs. n. 152/2006, può essere effettuato, previa,  tuttavia,  una  valutazione  di  convenienza economica  del  servizio  in  tale  forma,  con  il  consenso dell'Autorità  d'Ambito  competente.
                                                        
                 
                            
                  Cass. civ. n. 20777/2010
                                      Ai  sensi  dell'art.  143,  primo  comma,  lettera  a),  del R.D.  11  dicembre  1933,  n.  1775,  la controversia promossa da un Comune nei confronti dell'Autorità d'Ambito  Territoriale  Ottimale e della  Regione - per ottenere l'annullamento della convenzione istitutiva di un consorzio fra gli enti ricompresi nell'Ambito Territoriale medesimo  nonché  degli  atti  autoritativi  conseguenti - è devoluta  alla  giurisdizione  del  Tribunale  superiore  delle acque  pubbliche in  unico  grado,  derivando  da  tali  atti conseguenze in materia di organizzazione e conduzione del servizio idrico integrato. (Regola giurisdizione).
                                                        
                 
                            
                  Cons. Stato n. 1918/2010
                                      Il  termine  per  impugnare  i  regolamenti  di  determinazione  delle  tariffe  e  delle  tasse  dovute  per  la gestione di servizi locali decorre, dal giorno in cui scade il termine per la pubblicazione, trattandosi di atti per i quali non  è  richiesta  la  notifica  individuale,  sul  presupposto della immediata lesività dei regolamenti in questione e della loro conseguente autonoma impugnazione rispetto ai  successivi  provvedimenti  di  accertamento  e  riscossione  dei  corrispettivi.  Ciò  risponde  alla  regola generale  secondo  cui  gli  atti  di  natura  normativa secondaria,  in  quanto  aventi  destinatari  indeterminati, non  vanno  notificati  personalmente  ai  fini  della decorrenza  del  termine  per  impugnare.  Per  quanto riguarda  il  termine  di impugnazione,  che,  secondo  l'art. 21, legge n. 1034 del 1971, decorre, per gli atti di cui non sia  prevista  la  notifica  individuale,  dalla  data  di pubblicazione, se la pubblicazione sia prevista da legge o regolamento,  l'art. 124  D.Lgs.  n.  267  del  2000,  dispone che  tutte  le  deliberazioni  del  Comune  e  della  Provincia debbano  essere  pubblicate  mediante  affissione  all'albo pretorio, nella sede dell'ente, mentre per gli altri enti locali la  pubblicazione  deve  avvenire  mediante  affissione all'albo  pretorio  del  Comune  ove  ha  sede  l'ente  stesso. Essendo,  quindi,  prevista  per  legge,  la  pubblicazione realizza  la  condizione  alla  quale  è  correlato  l'effetto  di legale  conoscenza,  secondo  l'art.  21  citato:  non  può, pertanto,  dubitarsi,  nel  caso  di  specie,  che l'Autorità d'ambito, secondo  la  definizione  che  ne  dà  l'art.  148, D.Lgs. n. 152 del 2006 costituita obbligatoriamente dagli enti locali e avente quale elemento costitutivo il territorio come  delimitato  dalla  competente  regione,  sia  ente locale e dunque, il termine per impugnare la deliberazione recante l'approvazione della tariffa del servizio idrico integrato  decorra  dalla  data  della  sua  pubblicazione all'albo pretorio.