Corte costituzionale sentenza n. 50 del 28 marzo 2013

(2 massime)

(massima n. 1)

Per quanto riguarda le Autorità d'ambito, preposte alla programmazione ed alla gestione del servizio idrico integrato nel territorio delle Regioni, l'art. 2, c. 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (L. finanziaria 2010), nel sopprimere le Autorità d'ambito territoriale, di cui agli artt. 148 e 201 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente), ha stabilito che "le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza". Con la modifica del 2009, la legislazione statale ha inteso realizzare, mediante l'attuazione dei principi di cui sopra, una razionalizzazione nella programmazione e nella gestione del servizio idrico integrato, superando la precedente frammentazione. Perché ciò avvenga, è innanzitutto necessario che i soggetti cui sono affidate le funzioni abbiano una consistenza territoriale adeguata, ma è anche indispensabile che i piani d'ambito abbiano natura integrata e unitaria, in modo da realizzare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità del servizio. Il rispetto dei principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza, richiamati dal sopra citato art. 2, c. 186-bis, della legge n. 191/2009, implica che non possa essere trascurato, nella prefigurazione normativa regionale della struttura e delle funzioni dei soggetti attributari dei servizi, il ruolo degli enti locali e che debba essere prevista la loro cooperazione in vista del raggiungimento di fini unitari nello spazio territoriale che il legislatore regionale reputa ottimale. Si deve ritenere, pertanto, che un organismo come l'assemblea dei sindaci (ASSI) ben si inserisca nell'organizzazione dell'ente regionale unitario, allo scopo di mantenere un costante rapporto tra programmazione e gestione del servizio su scala regionale ed esigenze dei singoli territori compresi nell'ambito complessivo dell'ERSI. Per tale ragione, la questione di legittimità costituzionale del c. 10 dell'art. 1 della L.R. n. 9 del 2011 (Abruzzo) non è fondata.

(massima n. 2)

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dei commi 11 e 14 dell'art. 1 della L.R. n. 9 del 2011 della Regione Abruzzo, limitatamente alle parole "e vincolanti" nel comma 11 e alle parole "e vincolante" nel comma 14, per contrasto con l'art. 149 del D.Lgs. n. 152 del 2006, quale norma interposta, rispetto all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Infatti, la presenza attiva dei Comuni nell'organizzazione e nell'esercizio delle funzioni dell'ente regionale non può privare quest'ultimo della potestà di decidere in via definitiva, operando una sintesi delle diverse istanze e dei concorrenti, e in ipotesi divergenti, interessi delle singole comunità territoriali sub-regionali. In effetti, l'art. 149, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. n. 152 del 2006, stabilendo che "Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione", esprime la natura necessariamente unitaria del piano d'ambito affidato alla competenza dell'ente regionale, che si pone in contrasto con l'effetto vincolante attribuito dalle norme regionali impugnate ai pareri espressi dall'Assemblea dei sindaci, portatori di istanze potenzialmente frammentarie, di cui si deve tener conto nella redazione del piano regionale, ma che non possono condizionare in modo insuperabile l'attività programmatoria e pianificatoria dell'ente regionale attributario del servizio. Va dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 10, della L.R. n. 9 del 2011 della Regione Abruzzo, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Deve infatti considerarsi che la Regione Abruzzo, avvalendosi degli spazi di autonomia ad essa riconosciuti dalla legge statale (art. 2, comma 186-bis, della legge n. 191 del 2009) e dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 128 del 2011), ha previsto (art. 1, comma 5, della legge reg. n. 9 del 2011), per il servizio idrico integrato, un ambito territoriale unico regionale (ATUR), coincidente con l'intero territorio regionale, ed un unico soggetto d'ambito competente (ente regionale per il servizio idrico - ERSI), al quale sono attribuite tutte le funzioni già assegnate alle soppresse Autorità d'ambito. La norma impugnata istituisce l'assemblea dei sindaci (ASSI) in ciascuna Provincia della Regione, "per l'esercizio delle competenze nelle materie assegnate agli enti locali dalla legislazione statale e regionale": il rispetto dei principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza, richiamati dal citato art. 2, comma 186-bis, della legge n. 191 del 2009, implica pertanto che non possa essere trascurato il ruolo degli enti locali, allo scopo di mantenere un costante rapporto tra programmazione e gestione del servizio su scala regionale ed esigenze dei singoli territori compresi nell'ambito complessivo dell'ERSI. Va dichiarata l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 15, della L.R. n. 9 del 2011 della Regione Abruzzo, limitatamente alle parole "e vincolante", per gli stessi motivi per i quali sono stati dichiarati incostituzionali i commi 10 e 14 dello stesso art. 1. Infatti, la presenza attiva dei Comuni nell'organizzazione e nell'esercizio delle funzioni dell'ente regionale non può privare quest'ultimo della potestà di decidere in via definitiva, operando una sintesi delle diverse istanze e dei concorrenti, e in ipotesi divergenti, interessi delle singole comunità territoriali sub-regionali. In effetti, l'art. 149, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. n. 152 del 2006, stabilendo che "Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione", esprime la natura necessariamente unitaria del piano d'ambito affidato alla competenza dell'ente regionale, che si pone in contrasto con l'effetto vincolante attribuito dalle norme regionali impugnate ai pareri espressi dall'Assemblea dei sindaci, portatori di istanze potenzialmente frammentarie, di cui si deve tener conto nella redazione del piano regionale, ma che non possono condizionare in modo insuperabile l'attività programmatoria e pianificatoria dell'ente regionale attributario del servizio. La presenza attiva dei Comuni nell'organizzazione e nell'esercizio delle funzioni dell'ente regionale non può privare quest'ultimo della potestà di decidere in via definitiva, operando una sintesi delle diverse istanze e dei concorrenti, e in ipotesi divergenti, interessi delle singole comunità territoriali sub-regionali. La L.R. 12 aprile 2011, n. 9, Abruzzo, dopo la modifica introdotta nel c. 14 dell'art. 1, prevede che il coordinamento e l'unificazione, a livello regionale, delle deliberazioni delle ASSI avvenga "superando eventuali contrasti". Ciò in coerenza con l'art. 149, c. 3, II periodo, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente) - evocato dal ricorrente come norma interposta ai fini del presente giudizio - che così stabilisce: "Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione". Emerge dalla disposizione statale sopra citata - nel suo complesso ed anche al di là dell'inciso sopra riportato - la natura necessariamente unitaria del piano d'ambito affidato alla competenza dell'ente regionale. Tale unitarietà si pone tuttavia in contrasto con l'effetto vincolante attribuito dalle norme regionali impugnate ai pareri espressi dall'Assemblea dei sindaci, portatori di istanze potenzialmente frammentarie, di cui si deve tener conto nella redazione del piano regionale, ma che non possono condizionare in modo insuperabile l'attività programmatoria e pianificatoria dell'ente regionale attributario del servizio. La natura vincolante del parere dell'ASSI finisce per vanificare di fatto, nel territorio della Regione Abruzzo, l'intento razionalizzatore ed efficientistico della riforma statale, con cui sono state soppresse le preesistenti Autorità d'ambito. Ne consegue l'illegittimità costituzionale dei commi 11 e 14 dell'art. 1 della L.R. n. 9 del 2011, Abruzzo, limitatamente alle parole "e vincolanti" nel comma 11 e alle parole "e vincolante" nel comma 14, per contrasto con l'art. 149 del D.Lgs. n. 152 del 2006, quale norma interposta, rispetto all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

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