Consiglio di Stato Sez. IV sentenza n. 5528 del 21 novembre 2013

(2 massime)

(massima n. 1)

La nozione di servizio idrico integrato (art. 141, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Codice dell'ambiente) č indissolubilmente collegata con una gestione che deve guardare alle acque come risorsa da tutelare e utilizzare secondo criteri di solidarietā salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale e, quindi, con una disciplina del loro uso "razionalizzata", intesa a evitare gli sprechi e a favorire il rinnovo delle risorse, senza pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilitā dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici (Riforma della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez. I, 18 giugno 2012, n. 5608). La gestione del servizio idrico integrato (art. 141, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Codice dell'ambiente) nella sua unitarietā deve essere affidata mediante gara, o a societā a partecipazione pubblica locale integrale o maggioritaria, in presenza di obiettive ragioni tecniche od economiche (Riforma della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez. I, 18 giugno 2012, n. 5608).

(massima n. 2)

La necessaria compenetrazione tra i diversi momenti funzionali e strutturali del ciclo delle acque (dalla captazione, adduzione e distribuzione sino allo scarico o recapito dei reflui e alla loro depurazione) č manifestata (anche) dal modello organizzativo delle funzioni amministrative e dei servizi, imperniato, previa definizione degli ambiti territoriali ottimali, in relazione alla unitā del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui (art. 147, comma 2 lettera a, D.Lgs. n. 152/2006 - Codice dell'ambiente), sull'essenziale criterio della "unitarietā della gestione e, comunque, superamento della frammentazione verticale delle gestioni" (art. 147, comma 2 lettera b), secondo obiettivi di "adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici" (art. 147, comma 2 lettera c), con l'attribuzione delle funzioni amministrative alle autoritā di ambito (art. 148) (Riforma della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez. I, 18 giugno 2012, n. 5608).

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