Corte cost. n. 277/2016
                                      È dichiarata cessata  la  materia  del  contendere relativamente alle questioni di legittimità costituzionale - promosse  dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  in riferimento agli artt. 3, 5, 51, 117, commi secondo, lett. e), p) ed s), e terzo, e 118, secondo comma, Cost. nonché agli artt. 14, 15 e 17  dello  statuto  della  Regione  siciliana,  in  relazione all'art. 1, commi 7, 8, 9, 19, 20, 24, 25, 51 e seguenti (in particolare, 55, 63 e 84) della legge n. 56 del 2014, all'art. 3-bis  del  D.L.  n.  138  del  2011,  come  convertito  dalla legge  n.  148  del  2011,  ed  agli  artt.  142,  147  e  200  del D.Lgs. n. 152 del 2006 - degli artt. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 27 (comma 1, n. 3, lett. e) e 33 (comma 1, n. 2, lett. a), della legge della Regione siciliana 4 agosto 2015,  n.  15,  disciplinanti il  funzionamento  e l'articolazione  organica  dei  liberi  consorzi  comunali  e delle  Città  metropolitane.  Le  sopravvenute  leggi  reg. Sicilia n. 28 del 2015, n. 5 del 2016, n. 8 del 2016, n. 15 del 2016 e n. 23 del 2016 - e segnatamente la seconda - hanno novellato profondamente la legge regionale n. 15 del 2015, apportando modifiche e abrogazioni satisfattive delle  ragioni  di  censura  formulate  dal  ricorrente.  La mancata  applicazione  medio  tempore  delle  disposizioni impugnate si desume dal fatto che il lasso temporale (7 agosto  2015 - 8  aprile  2016)  intercorso  tra  le  date  di entrata in vigore della legge reg. Sicilia n. 15 del 2015 e della  legge  regionale  n.  5  del  2016  è  sufficientemente contenuto e tale da escludere che l'articolata architettura istituzionale  disegnata  dalla  prima  possa  avere  avuto attuazione  (tanto  più  dovendo  quest'ultima  coinvolgere complessivamente  gli  enti  e  gli  organi  implicati,  con modificazione  di  statuti  e  apposite  discipline  nonché svolgimento di elezioni). Dirimente in tal senso è che le elezioni  del  Presidente  e  del  Consiglio  del  libero consorzio comunale e quella del Consiglio metropolitano siano state fissate dalla successiva legge regionale n. 23 del 2016  "in  una  domenica  compresa tra  il  1°  dicembre 2016 ed il 26 febbraio 2017", e ciò proprio come "prima applicazione"  della  legge  regionale  impugnata.
                                                        
                 
                            
                  Trib. Sup. acque n. 197/2013
                                      Non  è  configurabile  in  capo  alla gestione commissariale una competenza in merito al controllo ed alla  tutela  dall'uso  incongruo  della  risorsa  idrica.  Tali compiti  spettano  non  alle  AATO,  bensì  alla  Regione,  in virtù  dell'art.  142,  c. 2  del  D.Lgs.  n.  152/2006  e  delle competenze loro assegnate dall'art. 117, III c., Cost., da leggere in una con l'art. 144, commi 2 e 3. Ciò vuol dire non  già  che  l'interesse all'uso  corretto  della  risorsa stessa resti acefalo, ma più propriamente che non e affidato alla cura delle disciolte AATO, a differenza di quanto riguarda le infrastrutture idriche, la cui tutela in effetti fu assegnata  pure  ad  esse  dall'art.  143,  c.  2  del  D.Lgs. 152/2006.  È  appena  da  osservare  che  la  tutela  della risorsa  non  può  esser  confusa  con  le  competenze commissariali  di  salvaguardia  e  conservazione  del patrimonio del disciolto ente, giacché la risorsa è un bene comune gestito ai soli fini del SII e non anche personalmente  posseduto  a  mo'  di  bene  "aziendale".