(massima n. 1)
            È dichiarata cessata  la  materia  del  contendere relativamente alle questioni di legittimità costituzionale - promosse  dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  in riferimento agli artt. 3, 5, 51, 117, commi secondo, lett. e), p) ed s), e terzo, e 118, secondo comma, Cost. nonché agli artt. 14, 15 e 17  dello  statuto  della  Regione  siciliana,  in  relazione all'art. 1, commi 7, 8, 9, 19, 20, 24, 25, 51 e seguenti (in particolare, 55, 63 e 84) della legge n. 56 del 2014, all'art. 3-bis  del  D.L.  n.  138  del  2011,  come  convertito  dalla legge  n.  148  del  2011,  ed  agli  artt.  142,  147  e  200  del D.Lgs. n. 152 del 2006 - degli artt. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 27 (comma 1, n. 3, lett. e) e 33 (comma 1, n. 2, lett. a), della legge della Regione siciliana 4 agosto 2015,  n.  15,  disciplinanti il  funzionamento  e l'articolazione  organica  dei  liberi  consorzi  comunali  e delle  Città  metropolitane.  Le  sopravvenute  leggi  reg. Sicilia n. 28 del 2015, n. 5 del 2016, n. 8 del 2016, n. 15 del 2016 e n. 23 del 2016 - e segnatamente la seconda - hanno novellato profondamente la legge regionale n. 15 del 2015, apportando modifiche e abrogazioni satisfattive delle  ragioni  di  censura  formulate  dal  ricorrente.  La mancata  applicazione  medio  tempore  delle  disposizioni impugnate si desume dal fatto che il lasso temporale (7 agosto  2015 - 8  aprile  2016)  intercorso  tra  le  date  di entrata in vigore della legge reg. Sicilia n. 15 del 2015 e della  legge  regionale  n.  5  del  2016  è  sufficientemente contenuto e tale da escludere che l'articolata architettura istituzionale  disegnata  dalla  prima  possa  avere  avuto attuazione  (tanto  più  dovendo  quest'ultima  coinvolgere complessivamente  gli  enti  e  gli  organi  implicati,  con modificazione  di  statuti  e  apposite  discipline  nonché svolgimento di elezioni). Dirimente in tal senso è che le elezioni  del  Presidente  e  del  Consiglio  del  libero consorzio comunale e quella del Consiglio metropolitano siano state fissate dalla successiva legge regionale n. 23 del 2016  "in  una  domenica  compresa tra  il  1°  dicembre 2016 ed il 26 febbraio 2017", e ciò proprio come "prima applicazione"  della  legge  regionale  impugnata.