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Articolo 76 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Disposizioni generali

Dispositivo dell'art. 76 Codice dell'ambiente

1. Al fine della tutela e del risanamento delle acque superficiali e sotterranee, la parte terza del presente decreto individua gli obiettivi minimi di qualità ambientale per i corpi idrici significativi e gli obiettivi di qualità per specifica destinazione per i corpi idrici di cui all'articolo 78, da garantirsi su tutto il territorio nazionale.

2. L'obiettivo di qualità ambientale è definito in funzione della capacità dei corpi idrici di mantenere i processi naturali di autodepurazione e di supportare comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

3. L'obiettivo di qualità per specifica destinazione individua lo stato dei corpi idrici idoneo ad una particolare utilizzazione da parte dell'uomo, alla vita dei pesci e dei molluschi.

4. In attuazione della parte terza del presente decreto sono adottate, mediante il Piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121, misure atte a conseguire gli obiettivi seguenti entro il 22 dicembre 2015;

  1. a) sia mantenuto o raggiunto per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei l'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di "buono";
  2. b) sia mantenuto, ove già esistente, lo stato di qualità ambientale "elevato" come definito nell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto;
  3. c) siano mantenuti o raggiunti altresì per i corpi idrici a specifica destinazione di cui all'articolo 79 gli obiettivi di qualità per specifica destinazione di cui all'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto, salvi i termini di adempimento previsti dalla normativa previgente.

5. Qualora per un corpo idrico siano designati obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione che prevedono per gli stessi parametri valori limite diversi, devono essere rispettati quelli più cautelativi quando essi si riferiscono al conseguimento dell'obiettivo di qualità ambientale; l'obbligo di rispetto di tali valori limite decorre dal 22 dicembre 2015.

6. Il Piano di tutela provvede al coordinamento degli obiettivi di qualità ambientale con i diversi obiettivi di qualità per specifica destinazione.

7. Le regioni possono definire obiettivi di qualità ambientale più elevati, nonché individuare ulteriori destinazioni dei corpi idrici e relativi obiettivi di qualità.

Massime relative all'art. 76 Codice dell'ambiente

Cass. civ. n. 10018/2019

In tema di autorizzazione alla realizzazione di un impianto idroelettrico, il "deflusso minimo vitale" (DMV), di cui all'art. 7 del D.M. 28 luglio 2004, contenente le linee-guida del Ministero dell'Ambiente in forza del D.Lgs. n. 152 del 1999 ed in attuazione della direttiva 2000/60/CE, costituisce un parametro complesso e variabile in relazione a ciascun corso d'acqua a seconda dei suoi diversi tratti, funzionalizzato anzitutto alla tutela della qualità del corpo idrico, oltre che strumento fondamentale per la disciplina delle concessioni di derivazione e di scarico delle acque, sicché dette linee-guida - vincolanti per le Autorità di bacino in quanto, pur contenute in una fonte secondaria atipica, hanno carattere regolamentare - non esauriscono la discrezionalità in fase esecutiva delle P.A. ai fini della determinazione del DMV, potendo essere fissati criteri più rigorosi ove resi necessari dall'esigenza di più elevata tutela della qualità del corpo idrico, siccome imposti dal generale "principio di precauzione" (art. 191 TFUE) e dalla correlativa disciplina sovranazionale e nazionale. (Nella specie, il TSAP aveva illegittimamente sindacato la scelta tecnico-discrezionale dell'Autorità di bacino ritenendo estraneo alla disciplina del DMV il criterio aggiuntivo cd. "2L" - più restrittivo nel delimitare il tratto di alveo da mantenere esente da derivazioni a monte e a valle dell'impianto da realizzare -, giustificato invece dal notevole incremento dello sfruttamento del bacino dovuto al numero elevato di impianti già in essere).

Cass. civ. n. 33538/2018

Il principio di precauzione sancito dall'ordinamento eurounitario in materia ambientale - del quale costituisce applicazione l'art. 12-bis del R.D. n. 1775 del 1933, come sostituito dall'art. 96, comma 3, del D.Lgs. n. 152 del 2006 -, in quanto sovraordinato al diritto interno, comporta l'obbligo generale per gli Stati membri di astenersi dall'adottare misure che possano compromettere il risultato prescritto da una direttiva. (In applicazione di tale principio la S.C., decidendo nel merito, ha annullato una concessione di derivazione idroelettrica rilasciata dalla regione in base alla classificazione dello stato ecologico del bacino che, sebbene formalmente in vigore, era stata effettuata secondo metodiche difformi da quelle prescritte dalla Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE e recepite con D.M. 8 novembre 2010, n. 260, pur essendo la stessa regione a conoscenza che la nuova classificazione, eseguita secondo i criteri comunitari, ancorché non ancora definitivamente approvata, comportava il passaggio dello stato ecologico del corso d'acqua da "buono" a "elevato").

Corte cost. n. 44/2011

È incostituzionale l'art. 1, 12° comma, ultima parte, L.R. 21 gennaio 2010, n. 2, Campania, nella parte in cui prevede il finanziamento con fondi comunitari (risorse fondo europeo di sviluppo regionale - FESR), da parte della Regione, per la realizzazione di condotte sottomarine lungo i canali artificiali con più elevato carico inquinante del litorale Domitio-Flegreo, per lo sversamento a fondale delle portate di magra.

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