Corte costituzionale sentenza n. 44 del 11 febbraio 2011

(3 massime)

(massima n. 1)

È illegittimo l'art. 1, comma 25, primo periodo, della legge della Regione Campania n. 2 del 2010 che prevede, per la dislocazione di centrali di produzione di energia da fonti rinnovabili, il rispetto di una distanza minima non inferiore a cinquecento metri lineari dalle aree interessate da coltivazioni viticole con marchio DOC e DOCG, e non inferiore a mille metri lineari da aziende agrituristiche ricadenti in tali aree, per violazione dell'art. 117, co. 3 della Costituzione. Infatti, i limiti all'edificabilità degli impianti non possono essere posti autonomamente dalle Regioni in assenza di linee guida approvate in conferenza Unificata, poiché tale disciplina attiene alla materia di potestà legislativa concorrente della «produzione, trasporto e distribuzione di energia», in cui le Regioni sono vincolate ai principi stabiliti dalla legislazione statale. È costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 16, della legge della Regione Campania n. 2 del 2010, la quale prevede l'istituzione da parte dei Comuni ricompresi nel territorio dei parchi e nelle zone montane, di aree cinofile, adibite esclusivamente all'addestramento ed allenamento dei cani da caccia, e l'individuazione di strutture ove consentire l'addestramento anche dei cani da pastore, da utilità e dei cani adibiti alla pet-therapy ed al soccorso. Infatti, le Regioni possono disciplinare la materia delle aree protette dei parchi soltanto nel rispetto dei livelli uniformi di tutela previsti a livello statale ed, in particolare, dalla la legge n. 394 del 1991 che rimette la disciplina delle attività al Regolamento adottato dall'Ente parco ed approvato dal Ministro dell'Ambiente. È costituzionalmente illegittimo l'art. 1, c. 12 della L.R. Campania n. 2/2010 che prevede che lo scarico in alto mare avvenga senza sottoporre i reflui a trattamento alcuno per contrasto sia con l'art. 117, primo comma, che con il secondo comma, lettera s), della Costituzione. Infatti, tale norma è in palese contrasto con la disciplina statale a tutela dell'ambiente, che mira a impedire ed eliminare l'inquinamento dell'ambiente marino, arrestando o eliminando gradualmente gli scarichi.

(massima n. 2)

È incostituzionale l'art. 1, 12° comma, ultima parte, L.R. 21 gennaio 2010, n. 2, Campania, nella parte in cui prevede il finanziamento con fondi comunitari (Risorse Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - FERS), da parte della regione, per la realizzazione di condotte sottomarine lungo i canali artificiali con più elevato carico inquinante del litorale Domitio-Flegreo, per lo sversamento a fondale delle portate di magra. È costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 12, ultima parte, della L.R. 21 gennaio 2010, n. 2 della Regione Campania - il quale prevede il finanziamento con fondi comunitari (Risorse Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - FESR), da parte della Regione, della realizzazione di condotte sottomarine lungo i canali artificiali con più elevato carico inquinante del litorale Domitio-Flegreo, per lo sversamento a fondale delle portate di magra - per violazione sia del primo che del secondo comma, lett. s), dell'art. 117, Cost. Premesso che, scopo della disposizione impugnata è l'allontanamento in alto mare, mediante condotte sottomarine, delle acque reflue dei canali affluenti nel tratto costiero indicato, essa, individuando un rimedio provvisorio in attesa della realizzazione di progetti per la depurazione delle acque inquinate, consente che lo scarico avvenga senza sottoporre i reflui ad alcun trattamento. Pertanto, la disposizione regionale è "macroscopicamente derogatoria" delle norme di indirizzo comunitario sull'inquinamento del mare, dal momento che la Direttiva n. 2000/60/CE che promuove la protezione delle acque territoriali e marine, tra i requisiti minimi del programma di misure adottande dagli Stati membri, prevede che queste non possano in nessun caso condurre, in modo diretto o indiretto, ad un aumento dell'inquinamento delle acque. L'intervento previsto dalla norma censurata contrasta, altresì, con la disciplina statale di tutela delle acque dall'inquinamento contenuta nel D.Lgs. n. 152 del 2006 (Codice di contratti pubblici), la quale è ascrivibile alla materia della tutela dell'ambiente e che, con specifico riguardo agli scarichi è approntata in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e, comunque, entro specifici valori limite che sono inderogabili dalle Regioni, con obbligo di pretrattamento degli scarichi più nocivi. La finalità dichiarata dalla disposizione regionale di porre rimedio all'erosione costiera, "è, verosimilmente, un pretesto per giustificare un intervento legislativo in una materia di competenza regionale", posto che detta finalità è "tecnicamente irrealizzabile con la misura individuata che ha il solo scopo di allontanare in mare i reflui stagnanti nei canali litoranei in periodi di magra". Resta assorbita la censura formulata in relazione all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.

(massima n. 3)

È incostituzionale l'art. 1, 12° comma, ultima parte, L.R. 21 gennaio 2010, n. 2, Campania, nella parte in cui prevede il finanziamento con fondi comunitari (risorse fondo europeo di sviluppo regionale - FESR), da parte della Regione, per la realizzazione di condotte sottomarine lungo i canali artificiali con più elevato carico inquinante del litorale Domitio-Flegreo, per lo sversamento a fondale delle portate di magra.

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