Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 234 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Consorzio Nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene

Dispositivo dell'art. 234 Codice dell'ambiente

1. Al fine di razionalizzare, organizzare e gestire la raccolta e il trattamento dei rifiuti di beni in polietilene destinati allo smaltimento, è istituito il Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene, esclusi gli imballaggi di cui all'articolo 218, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e dd), i beni, ed i relativi rifiuti, di cui agli articoli 227, comma 1, lettere a), b) e c), e 231. I sistemi di gestione adottati devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 237.

2. [Ai fini della presente disposizione, per beni in polietilene si intendono i beni composti interamente da polietilene individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. L'elenco dei beni in polietilene, di cui al periodo precedente, viene verificato con cadenza triennale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sulla base dei risultati conseguiti in termini di raccolta e ridda dei rifiuti dei predetti beni nonché degli impatti ambientali generati dagli stessi. In fase di prima attuazione e fino all'emanazione del decreto di cui al presente comma, per beni in polietilene si intendono i teli e le reti ad uso agricolo quali i film per copertura di serre e tunnel, film per la copertura di vigneti e frutteti, film per pacciamatura, film per insilaggio, film per la protezione di attrezzi e prodotti agricoli, film per pollai, le reti ombreggianti, di copertura e di protezione.] (1)

3. Il consorzio di cui al comma 1, già riconosciuto dalla previgente normativa, ha personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro e adegua il proprio statuto in conformità allo schema tipo approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro centoventi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e ai principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché di libera concorrenza nelle attività di settore. Nei consigli di amministrazione del consorzio il numero dei consiglieri dì amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori e dei riciclatori dei rifiuti deve essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei produttori con materie prime. Lo statuto adottato dal consorzio è trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo approva di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, salvo motivate osservazioni cui il consorzio è tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora il consorzio non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico; Il decreto ministeriale di approvazione dello statuto del consorzio è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

4. Ai Consorzio partecipano:

  1. a) i produttori e gli importatori di beni in polietilene;
  2. b) gli utilizzatori e i distributori di beni in polietilene;
  3. c) i riciclatori e i recuperatori di rifiuti di beni in polietilene.

5. Ai Consorzio possono partecipare in qualità di soci aggiunti i produttori ed importatori di materie prime in polietilene per la produzione di beni in polietilene e le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio dei beni in polietilene. Le modalità di partecipazione vengono definite nell'ambito dello statuto di cui al comma 3.

6. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie di cui al comma 4 che vengano costituiti o inizino comunque una delle attività proprie delle categorie medesime successivamente all'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto aderiscono ad uno dei Consorzio di cui al comma 1 o adottano il sistema di cui al comma 7, entro sessanta giorni dalla data di costituzione o di inizio della propria attività. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4.

7. Gli operatori che non provvedono ai sensi del comma 1 possono entro centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello Statuto tipo ai sensi del comma 2:

  1. a) organizzare autonomamente, la gestione dei rifiuti di beni in polietilene su tutto il territorio nazionale;
  2. b) mettere in atto un sistema di raccolta e restituzione dei beni in polietilene al termine del loro utilizzo, con avvio al riciclo o al recupero, previo accordi con aziende che svolgono tali attività, con quantità definite e documentate; Nelle predette ipotesi gli operatori stessi devono richiedere all'osservatorio nazionale sui Rifiuti, previa trasmissione di idonea documentazione, il riconoscimento del sistema adottato. A tal fine i predetti operatori devono dimostrare di aver organizzato il sistema secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, che il sistema è effettivamente ed autonomamente funzionante e che è in grado di conseguire, nell'ambito delle attività svolte, gli obiettivi fissati dal presente articolo. Gli operatori devono inoltre garantire che gli utilizzatori e gli utenti finali siano informati sulle modalità del sistema adottato. L'Autorità, dopo aver acquisito i necessari elementi di valutazione, si esprime entro novanta giorni dalla richiesta. In caso di mancata risposta nel termine sopra indicato, l'interessato chiede al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'adozione dei relativi provvedimenti sostitutivi da emanarsi nei successivi sessanta giorni. L'Autorità presenta una relazione annuale di sintesi relativa a tutte le istruttorie esperite.

8. I Consorzio di cui al comma 1 si propongono come obiettivo primario di favorire il ritiro dei beni a base di polietilene al termine del ciclo di utilità per avviarli ad attività di riciclaggio e di recupero. A tal fine i Consorzio svolgono per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti:

  1. a) promuovono la gestione del flusso dei beni a base di polietilene;
  2. b) assicurano la raccolta, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti di beni in polietilene;
  3. c) promuovono la valorizzazione delle frazioni di polietilene non riutilizzabili;
  4. d) promuovono l'informazione degli utenti, intesa a ridurre il consumo dei materiali ed a favorire forme corrette di raccolta e di smaltimento;
  5. e) assicurano l'eliminazione dei rifiuti di beni in polietilene nel caso in cui non sia possibile o economicamente conveniente il riciclaggio, nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento.

9. Nella distribuzione dei prodotti dei consorziati, i Consorzio possono ricorrere a forme di deposito cauzionale.

10. I Consorzio sono tenuti a garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria. I mezzi finanziari per il funzionamento del Consorzio sono costituiti:

  1. a) dai proventi delle attività svolte dai Consorzio;
  2. b) dai contributi dei soggetti partecipanti;
  3. c) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile;
  4. d) dall'eventuale contributo percentuale di riciclaggio di cui al comma 13.

11. Le deliberazioni degli organi dei Consorzio, adottate in relazione alle finalità della parte quarta del presente decreto ed a norma dello statuto, sono vincolanti per tutti i soggetti partecipanti.

12. I Consorzio di cui al comma 1 ed i soggetti di cui al comma 7 trasmettono annualmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministro delle attività produttive il bilancio preventivo e consuntivo entro sessanta giorni dalla loro approvazione. I Consorzio di cui al comma 1 ed i soggetti di cui al comma 7, entro il 31 maggio di ogni anno, presentano una relazione tecnica sull'attività complessiva sviluppata dagli stessi e dai loro singoli aderenti nell'anno solare precedente.

13. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive determina ogni due anni con proprio decreto gli obiettivi minimi di riciclaggio e, in caso di mancato raggiungimento dei predetti obiettivi, può stabilire un contributo percentuale di riciclaggio da applicarsi sull'importo netto delle fatture emesse dalle imprese produttrici ed importatrici di beni di polietilene per il mercato interno. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive determina gli obiettivi di riciclaggio a valere per il primo biennio entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto.

14. Decorsi novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto di approvazione dello statuto di cui al comma 3, chiunque, in ragione della propria attività, detiene rifiuti di beni in polietilene è obbligato a conferirli a uno dei Consorzio riconosciuti o direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dai Consorzio stessi, fatto comunque salvo quanto previsto dal comma 7. L'obbligo di conferimento non esclude la facoltà per il detentore di cedere i rifiuti di bene in polietilene ad imprese di altro Stato membro della Comunità europea.

Note

(1) Comma abrogato dal D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.

Massime relative all'art. 234 Codice dell'ambiente

Cass. civ. n. 24498/2015

In materia di consorzio per il riciclaggio dei rifiuti in polietilene, cui è onerato di partecipare chiunque detenga tali rifiuti in ragione della propria attività, l'art. 10 del D.L. n. 355 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 47 del 2004, ha differito al 31 marzo 2004 sia l'obbligo di partecipazione e contribuzione al consorzio, sia l'applicabilità delle sanzioni per l'omessa contribuzione, ferme restando le sanzioni pecuniarie già irrogate ove adottate con provvedimenti divenuti definitivi tra il 31 ottobre 2001 ed il 31 marzo 2004. Ne consegue che, ove non sia stata applicata alcuna sanzione definitiva anteriormente al 31 marzo 2004, l'omessa partecipazione al consorzio obbligatorio non consente di richiedere, ora per allora, l'IVA sui contributi consortili non versati nel 2003 e d'irrogare le relative sanzioni pecuniarie. (Rigetta, Comm. Trib. Reg. Marche, 7 novembre 2008).

Cass. civ. n. 18390/2015

I produttori di tubi in polietilene, non rientranti nell'elenco di cui all'art. 44, D.Lgs. n. 22 del 1997, sono soggetti all’obbligo di iscrizione al Consorzio e di contribuzione, ex art. 48, commi 1, 2, 4, 5, dello stesso D.Lgs. n. 22, per il periodo dal 31 marzo 2004 al 13 aprile 2006 (costituente, quest'ultimo, il giorno antecedente l'entrata in vigore dell'art. 266, comma 6, D.Lgs. n. 152 del 2006 - Codice dell'Ambiente), o (in base ad altra e deteriore interpretazione della normativa) comunque al 28 aprile 2006 (giorno antecedente l'entrata in vigore dell'art. 234, comma 2, D.Lgs. n. 152 del 2006, che ha novato la fonte di tali obblighi e li ha esclusi per le tubazioni in polietilene destinate all'edilizia, alle fognature e al trasporto di gas e acque, in quanto ritenuti beni durevoli). I produttori di tubi in polietilene non destinati all'edilizia, alle fognature e al trasporto di gas e acque, sono, invece, tenuti agli obblighi consortili dal 31 marzo 2004 al 13 febbraio 2008, data in cui l'art. 2, comma 30-septies, lett. c), D.Lgs. n. 4 del 2008, ha modificato l'art. 234, comma 2, D.Lgs. n. 152 del 2006, escludendo dalla soggezione al Consorzio tutte le tubazioni di lunga durata in polietilene (comprese quelle non destinate all'edilizia, alle fognature ed al trasporto di gas e acque). Rimangono, dunque, soggetti agli obblighi consortili i produttori di tubi non di lunga durata. In materia di consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene, i produttori di beni in polietilene (eccettuati quelli durevoli di uso domestico) sono soggetti all'obbligo d'iscrizione al consorzio e di contribuzione per il periodo dal 31 marzo 2004 al 13 aprile 2006, pur restando inapplicabili, a norma dell'art. 266, comma 6, del D.Lgs. 152 del 2006, le sanzioni inflitte per l'inadempimento se adottate con provvedimenti non ancora definitivi alla data del 13 aprile 2006, mentre tale obbligo risulta successivamente escluso dall'art. 234 del medesimo D.Lgs. n. 152 del 2006 per i tubi in polietilene destinati all'edilizia, alle fognature e al trasporto di gas e acque e dall'art. 2, comma 30-septies, lett. c), del D.Lgs. n. 4 del 2008, per tutte le tubazione di lunga durata in polietilene. (Cassa con rinvio. Comm. Trib. Reg. Marche, 10 febbraio 2011).

Cons. Stato n. 7560/2006

Con l'abrogazione del D.Lgs. n. 22/1997 da parte del D.Lgs. n. 152/2006, si è esplicitamente esclusa l'obbligatorietà della partecipazione al Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti dei beni in polietilene per i produttori ed importatori di materie prime in polietilene stabilendo, al comma 5 dell'art. 234, che tali operatori possano (ma non debbano) eventualmente aderire al consorzio.

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!