Cassazione civile Sez. V sentenza n. 18390 del 18 settembre 2015

(2 massime)

(massima n. 1)

I produttori di tubi in polietilene, non rientranti nell'elenco di cui all'art. 44, D.Lgs. n. 22 del 1997, sono soggetti all’obbligo di iscrizione al Consorzio e di contribuzione, ex art. 48, commi 1, 2, 4, 5, dello stesso D.Lgs. n. 22, per il periodo dal 31 marzo 2004 al 13 aprile 2006 (costituente, quest'ultimo, il giorno antecedente l'entrata in vigore dell'art. 266, comma 6, D.Lgs. n. 152 del 2006 - Codice dell'Ambiente), o (in base ad altra e deteriore interpretazione della normativa) comunque al 28 aprile 2006 (giorno antecedente l'entrata in vigore dell'art. 234, comma 2, D.Lgs. n. 152 del 2006, che ha novato la fonte di tali obblighi e li ha esclusi per le tubazioni in polietilene destinate all'edilizia, alle fognature e al trasporto di gas e acque, in quanto ritenuti beni durevoli). I produttori di tubi in polietilene non destinati all'edilizia, alle fognature e al trasporto di gas e acque, sono, invece, tenuti agli obblighi consortili dal 31 marzo 2004 al 13 febbraio 2008, data in cui l'art. 2, comma 30-septies, lett. c), D.Lgs. n. 4 del 2008, ha modificato l'art. 234, comma 2, D.Lgs. n. 152 del 2006, escludendo dalla soggezione al Consorzio tutte le tubazioni di lunga durata in polietilene (comprese quelle non destinate all'edilizia, alle fognature ed al trasporto di gas e acque). Rimangono, dunque, soggetti agli obblighi consortili i produttori di tubi non di lunga durata. In materia di consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene, i produttori di beni in polietilene (eccettuati quelli durevoli di uso domestico) sono soggetti all'obbligo d'iscrizione al consorzio e di contribuzione per il periodo dal 31 marzo 2004 al 13 aprile 2006, pur restando inapplicabili, a norma dell'art. 266, comma 6, del D.Lgs. 152 del 2006, le sanzioni inflitte per l'inadempimento se adottate con provvedimenti non ancora definitivi alla data del 13 aprile 2006, mentre tale obbligo risulta successivamente escluso dall'art. 234 del medesimo D.Lgs. n. 152 del 2006 per i tubi in polietilene destinati all'edilizia, alle fognature e al trasporto di gas e acque e dall'art. 2, comma 30-septies, lett. c), del D.Lgs. n. 4 del 2008, per tutte le tubazione di lunga durata in polietilene. (Cassa con rinvio. Comm. Trib. Reg. Marche, 10 febbraio 2011).

(massima n. 2)

In materia di consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene, i produttori di beni in polietilene (eccettuati quelli durevoli di uso domestico) sono soggetti all’obbligo d'iscrizione al consorzio e di contribuzione per il periodo dal 31 marzo 2004 al 13 aprile 2006, pur restando inapplicabili, a norma dell'art. 266, comma 6, del D.Lgs. 152 del 2006, le sanzioni inflitte per l'inadempimento se adottate con provvedimenti non ancora definitivi alla data del 13 aprile 2006, mentre tale obbligo risulta successivamente escluso dall'art. 234 del medesimo D.Lgs. n. 152 del 2006 per i tubi in polietilene destinati all'edilizia, alle fognature e al trasporto di gas e acque e dall'art. 2, comma 30 septies, lett. c), del D.Lgs. n. 4 del 2008, per tutte le tubazione di lunga durata in polietilene. (Cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Marche, 10 febbraio 2011).

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