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Articolo 210 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Autorizzazioni in ipotesi particolari

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 210 Codice dell'ambiente

Articolo abrogato dall’art. 24, D.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205.

[1. Coloro che alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto non abbiano ancora ottenuto l'autorizzazione alla gestione dell'impianto, ovvero intendano, comunque, richiedere una modifica dell'autorizzazione alla gestione di cui sono in possesso, ovvero ne richiedano il rinnovo presentano domanda alla regione competente per territorio, che si pronuncia entro novanta giorni dall'istanza. La procedura di cui al presente comma si applica anche a chi intende avviare una attività di recupero o di smaltimento di rifiuti in un impianto già esistente, precedentemente utilizzato o adibito ad altre attività. Ove la nuova attività di recupero o di smaltimento sia sottoposta a valutazione di impatto ambientale, si applicano le disposizioni previste dalla parte seconda del presente decreto per le modifiche sostanziali.

2. Resta ferma l'applicazione della normativa nazionale di attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento per gli impianti rientranti nel campo di applicazione della medesima, con particolare riferimento al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

3. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'art. 178 e contiene almeno i seguenti elementi:

  1. a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare;
  2. b) i requisiti tecnici, con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla conformità dell'impianto alla nuova forma di gestione richiesta;
  3. c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
  4. d) la localizzazione dell'impianto da autorizzare;
  5. e) il metodo di trattamento e di recupero;
  6. f) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico;
  7. g) le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito;
  8. h) le garanzie finanziarie, ove previste dalla normativa vigente, o altre equivalenti; tali garanzie sono in ogni caso ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas), e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001;
  9. i) la data di scadenza dell'autorizzazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 208, comma 12.

4. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

  1. a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
  2. b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
  3. c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

5. Le disposizioni del presente art. non si applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 183, comma 1, lettera m), che è soggetto unicamente agli adempimenti relativi al registro di carico e scarico di cui all'art. 190 ed al divieto di miscelazione di cui all'art. 187.

6. Per i rifiuti in aree portuali e per le operazioni di imbarco e sbarco in caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti si applica quanto previsto dall'art. 208, comma 14.

7. Per gli impianti mobili, di cui all'art. 208, comma 15, si applicano le disposizioni ivi previste.

8. Ove l'autorità competente non provveda a concludere il procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione entro i termini previsti dal comma 1, si applica il potere sostitutivo di cui all'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

9. Le autorizzazioni di cui al presente art. devono essere comunicate, a cura dell'amministrazione che li rilascia, all'Albo di cui all'art. 212, comma 1, che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, degli elementi identificativi di cui all'art. 212, comma 23, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.]

Massime relative all'art. 210 Codice dell'ambiente

Cass. pen. n. 19208/2017

L'autorizzazione alla gestione dei rifiuti ha natura personale, sicché deve escludersi che il titolo abilitativo corrispondente possa essere utilizzato indifferentemente da più soggetti. (Fattispecie relativa ad imputato tratto in arresto, con altri, nella flagranza del reato di cui all'art. 6, comma primo, lett. d), D.L. n. 172 del 2008, per avere trasportato rifiuti pericolosi a bordo di un autocarro senza autorizzazione, risultando agli atti soltanto una richiesta, a nome della moglie, per un'autorizzazione mai ritirata presso l'ufficio competente). (Dichiara inammissibile, App. Messina, 24 marzo 2016).

Cons. giust. amm. Sicilia n. 205/2016

Non può prescindersi dalla valutazione di impatto ambientale in relazione agli impianti di smaltimento dei rifiuti ove prescritta in relazione alle caratteristiche dell'impianto, ma la stessa ben può essere svolta prima dell'apertura del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica. L'art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, infatti, contempla una autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, che può prescindere dalla procedura di impatto ambientale, al fine di evitare inutili duplicazioni, solo laddove tale procedura sia già stata espletata. Il successivo art. 210, riguardante autorizzazioni in ipotesi particolari, letto in combinazione con il precedente art. 208, comma 16, postula che la precedente istruttoria sull'impianto sia completa di valutazione di impatto ambientale e non consente alcuna deroga all'applicazione della normativa vigente. Pertanto, laddove prescritta in relazione alle caratteristiche dell'impianto, la valutazione di impatto ambientale è indispensabile, va acclusa alla domanda ed ove mancante va richiesta dall'amministrazione.

Cass. pen. n. 52838/2016

In tema di gestione di rifiuti, il soggetto che abbia ottenuto regolare autorizzazione per i propri impianti a ricevere e trattare rifiuti deve provvedere all'integrale recupero degli stessi, qualora tecnicamente possibile, attraverso una lavorazione finalizzata al recupero o al reimpiego in altro ciclo produttivo della parte riutilizzabile, mentre soltanto la parte non recuperabile potrà essere destinata allo smaltimento. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di condanna dei ricorrenti per il reato previsto dall'art. 260 del D.Lgs. n. 152 del 2006, per essersi essi, contrariamente all'attestazione alle industrie conferenti i rifiuti della loro messa in riserva con finalità di recupero attraverso i propri impianti, disfatti dei rifiuti medesimi, trasportandoli e conferendoli ad altri impianti). (Annulla in parte senza rinvio, App. Napoli, 1 luglio 2014).

Cass. pen. n. 2227/2015

Il reato di cui all'art. 256, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006, che sanziona le attività di gestione compiute in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del medesimo D.Lgs. è un reato impropriamente comune in quanto necessariamente legato allo svolgimento di un'attività di gestione di rifiuti anche se limitata ad una sola tra le varie condotte elencate dalla norma, trattandosi di fattispecie a condotta plurima.

Cass. pen. n. 14273/2015

L'esercizio di una delle attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio o intermediazione di rifiuti durante il periodo di sospensione dall'iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali (nella specie, disposta dall'Autorità amministrativa per mancato pagamento delle marche da bollo) integra il reato di cui all'art. 256, comma primo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che punisce il compimento delle attività di gestione dei rifiuti in mancanza di autorizzazione o iscrizione, in quanto nel corso di tale periodo, sono sospesi, e quindi mancanti, anche gli effetti autorizzatori connessi all'iscrizione. (Annulla senza rinvio, Trib. lib. Forlì, 2 luglio 2014).

Cons. giust. amm. Sicilia n. 1266/2010

Le attività di emungimento di acque di falda contaminate per le quali il gestore dell'impianto biologico di depurazione chiede l'autorizzazione ex art. 210 del D.Lgs. n. 152/2006 attengono per un verso all'attività di fognatura e smaltimento di acque reflue, per altro verso all'attività di bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati, entrambe attività connesse a un servizio pubblico, in quanto anche l'attività di bonifica è obbligatoria ex lege al ricorrere di determinati presupposti di fatto, ha carattere economico e produttivo e le sue utilità sono dirette a vantaggio di una collettività, più o meno ampia, di utenti o di terzi beneficiari. Ne consegue che la fattispecie ricade nella giurisdizione amministrativa esclusiva di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 80/1998, vi si applicano le regole speciali di cui al rito abbreviato ex art. 23-bis della legge n. 1034/1971, e sono, tra l'altro, prive di interesse le altre imprese coinvolte, insieme all'ente gestore dell'impianto biologico di depurazione, nell'attività di messa in sicurezza e bonifica.

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