Cassazione penale Sez. III sentenza n. 14273 del 20 gennaio 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

L'esercizio di una delle attivitą di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio o intermediazione di rifiuti durante il periodo di sospensione dall'iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali (nella specie, disposta dall'Autoritą amministrativa per mancato pagamento delle marche da bollo) integra il reato di cui all'art. 256, comma primo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che punisce il compimento delle attivitą di gestione dei rifiuti in mancanza di autorizzazione o iscrizione, in quanto nel corso di tale periodo, sono sospesi, e quindi mancanti, anche gli effetti autorizzatori connessi all'iscrizione. (Annulla senza rinvio, Trib. lib. Forlģ, 2 luglio 2014).

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