Cassazione penale Sez. III sentenza n. 52838 del 14 luglio 2016

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di trasporto di rifiuti, la falsa attestazione contenuta nel formulario di identificazione (c.d. FIR), previsto dall'art. 193, D.Lgs. n. 152 del 2006, non integra il reato di falsitą ideologica commessa dal privato in atto pubblico, di cui all'articolo 483 cod. pen., trattandosi di documento recante mera attestazione del privato a contenuto puramente dichiarativo, avente natura diversa dal certificato di analisi di rifiuti indicato dall'art. 258, comma quarto, D.Lgs. cit. (Annulla in parte senza rinvio, App. Napoli, 1 luglio 2014).

(massima n. 2)

In tema di gestione di rifiuti, il soggetto che abbia ottenuto regolare autorizzazione per i propri impianti a ricevere e trattare rifiuti deve provvedere all'integrale recupero degli stessi, qualora tecnicamente possibile, attraverso una lavorazione finalizzata al recupero o al reimpiego in altro ciclo produttivo della parte riutilizzabile, mentre soltanto la parte non recuperabile potrą essere destinata allo smaltimento. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di condanna dei ricorrenti per il reato previsto dall'art. 260 del D.Lgs. n. 152 del 2006, per essersi essi, contrariamente all'attestazione alle industrie conferenti i rifiuti della loro messa in riserva con finalitą di recupero attraverso i propri impianti, disfatti dei rifiuti medesimi, trasportandoli e conferendoli ad altri impianti). (Annulla in parte senza rinvio, App. Napoli, 1 luglio 2014).

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