Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana sentenza n. 1266 del 6 ottobre 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

Le attivitą di emungimento di acque di falda contaminate per le quali il gestore dell'impianto biologico di depurazione chiede l'autorizzazione ex art. 210 del D.Lgs. n. 152/2006 attengono per un verso all'attivitą di fognatura e smaltimento di acque reflue, per altro verso all'attivitą di bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati, entrambe attivitą connesse a un servizio pubblico, in quanto anche l'attivitą di bonifica č obbligatoria ex lege al ricorrere di determinati presupposti di fatto, ha carattere economico e produttivo e le sue utilitą sono dirette a vantaggio di una collettivitą, pił o meno ampia, di utenti o di terzi beneficiari. Ne consegue che la fattispecie ricade nella giurisdizione amministrativa esclusiva di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 80/1998, vi si applicano le regole speciali di cui al rito abbreviato ex art. 23-bis della legge n. 1034/1971, e sono, tra l'altro, prive di interesse le altre imprese coinvolte, insieme all'ente gestore dell'impianto biologico di depurazione, nell'attivitą di messa in sicurezza e bonifica.

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