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Articolo 185 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Esclusioni dall'ambito di applicazione

Dispositivo dell'art. 185 Codice dell'ambiente

1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:

  1. a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
  2. b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;
  3. c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato, le ceneri vulcaniche, laddove riutilizzate in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
  4. d) i rifiuti radioattivi;
  5. e) i materiali esplosivi in disuso, ad eccezione dei rifiuti prodotti dai materiali che hanno avuto contatto con materiale esplosivo e dei rifiuti da "articoli pirotecnici", intendendosi tali i rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie e gli articoli pirotecnici che abbiano cessato il periodo della loro validità, che siano in disuso o che non siano più idonei ad essere impiegati per il loro fine originario(5);
  6. f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, nonché la posidonia spiaggiata, laddove reimmessa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana(1)(2).

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

  1. a) le acque di scarico;
  2. b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
  3. c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
  4. d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117(3);
  5. d-bis) sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che non sono costituite né contengono sottoprodotti di origine animale(4).

3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del presente decreto i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184 bis e 184 ter.

4-bis. I rifiuti provenienti da articoli pirotecnici in disuso e qualunque tipologia di rifiuto prodotto dai materiali che hanno avuto contatto con materiale esplosivo sono gestiti ai sensi del decreto ministeriale di cui all'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, e, in virtù della persistente capacità esplodente, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza per le attività di detenzione in depositi intermedi e movimentazione dal luogo di deposito preliminare ai depositi intermedi o all'impianto di trattamento, secondo le vigenti normative sul trasporto di materiali esplosivi; il trattamento e recupero o/e distruzione mediante incenerimento sono svolti in impianti all'uopo autorizzati secondo le disposizioni di pubblica sicurezza(5).

4-ter. Al fine di garantire il perseguimento delle finalità di tutela ambientale secondo le migliori tecniche disponibili, ottimizzando il recupero dei rifiuti da articoli pirotecnici, è fatto obbligo ai produttori e importatori di articoli pirotecnici di provvedere, singolarmente o in forma collettiva, alla gestione dei rifiuti derivanti dai loro prodotti immessi sul mercato nazionale, secondo i criteri direttivi di cui all'articolo 237 del presente decreto.

Note

(1) Tale lettera è stata modificata dall'art. 20 comma 1 della L. 3 maggio 2019, n. 37.
(2) Tale comma è stato modificato dall'art. 39-quater, comma 1, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69.
(3) Il D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 ha disposto, con l'art. 1, comma 13, lettera b), che al comma 2, lettera d) del presente articolo, il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente: «;».
(4) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 13, lett. b) del D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116.
(5) La lettera e) del comma 1 e il comma 4-bis sono stati modificati dall'art. 1, comma 7, lettere a) e b) del D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 213.

Massime relative all'art. 185 Codice dell'ambiente

Cass. pen. n. 48397/2018

Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli dei materiali vegetali di cui all'art. 185, comma 1, lett. f), D.Lgs. n. 152/2006 effettuate con le modalità ed alle condizioni indicate dall'art. 182, comma 6-bis, non rientrano tra le attività di gestione dei rifiuti, non costituendo smaltimento, e non integrano alcun illecito. Al di fuori di tali modalità e condizioni non opera alcuna deroga e divengono applicabili le sanzioni previste dall'art. 256 D.Lgs. n. 152/2006 per l'illecita gestione di rifiuti. L'eventuale applicazione di norme aventi natura eccezionale e derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria in tema di rifiuti fa sì che l'onere della prova circa la sussistenza delle condizioni di legge debba essere assolto da colui che ne richiede l'applicazione.

Cass. pen. n. 7042/2018

I fanghi derivanti dal lavaggio di inerti provenienti da cava non rientrano nel campo di applicazione della disciplina sui rifiuti solo quando rimangono all'interno del ciclo produttivo dell'estrazione e della connessa pulitura, mentre, quando si dia luogo ad una loro successiva e diversa attività di lavorazione, devono considerarsi rifiuti sottoposti alla disciplina generale circa il loro smaltimento, ammasso, deposito e discarica. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso la deroga alla disciplina generale sui rifiuti per il caso di reflui liquidi provenienti da un impianto di lavorazione di inerti di cava dispersi in modo diffuso ed incontrollato nel terreno circostante gli impianti).

Cass. civ. n. 28137/2017

In tema di sanzioni amministrative sui rifiuti, ai fini della qualificazione del letame agricolo come sottoprodotto, escluso dal novero di essi, il soggetto detentore ha l'onere di dimostrare la sussistenza delle condizioni del riutilizzo, allegando quanto meno i dati dai quali possa desumersi che è in grado di riutilizzare il letame, nei termini e secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 156 del 2008.

Cass. pen. n. 56066/2017

In tema di gestione dei rifiuti, l'applicazione della disciplina dettata dall'art. 52, comma 2-bis, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e dal D.M. 25 febbraio 2016, nella parte in cui sottopone la massa, sia liquida che solida, risultante dal processo di biodigestione anaerobica, costituente il c.d. digestato, al regime dei sottoprodotti destinati ad uso agronomico e non a quello dei rifiuti, è subordinata alla prova positiva, gravante sull'imputato, della sussistenza delle condizioni previste per la sua operatività, in quanto ipotesi di esclusione da responsabilità, fondata su una disciplina avente natura eccezionale e derogatoria rispetto a quella ordinaria. (Dichiara inammissibile, Trib. Alessandria, 25 ottobre 2016).

Corte cost. n. 204/2017

É dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso accettata dalla Regione costituita in giudizio - il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, commi 4, 5 e 6, 5, comma 1, e 6, commi 1, 2 e 4, della legge reg. Valle d'Aosta n. 16 del 2016, promosse dal Governo in riferimento all'art. 3 dello statuto speciale, agli artt. 32, 117, commi primo, secondo, lett. l) e s), e terzo, Cost., nonché al principio di leale collaborazione. (Nella specie, la rinuncia è motivata da satisfattiva modifica delle norme impugnate). Ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia del ricorrente all'impugnazione in via principale, accettata dal resistente costituito, determina l'estinzione del processo.

Cass. pen. n. 38658/2017

In tema di gestione dei rifiuti, integra il reato di smaltimento non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'art. 256, comma, lett. a), D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, la combustione di residui vegetali effettuata senza titolo abilitativo nel luogo di produzione oppure di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato, se commessa al di fuori delle condizioni previste dall'articolo 182, comma 6-bis, primo e secondo periodo; viceversa la combustione di rifiuti urbani vegetali, abbandonati o depositati in modo incontrollato, provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali, è punita esclusivamente in via amministrativa, ai sensi dell'art. 255 del citato D.Lgs. n. 152. (Rigetta, App. Palermo, 11 giugno 2015). Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli dei materiali vegetali di cui all'art. 185, comma 1, lett. f), D.Lgs. n. 152/2006, effettuate con le modalità ed alle condizioni indicate dall'art. 182, comma 6-bis, non rientrano tra le attività di gestione dei rifiuti, non costituendo smaltimento, e non integrano perciò alcun illecito. Al di fuori di tali modalità e condizioni, non opera la deroga e divengono perciò applicabili le sanzioni previste dall'art. 256 D.Lgs. n. 152/2006 per l'illecita gestione di rifiuti. Se la combustione di residui vegetali riguarda rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato si applicano, ai sensi dell'art. 256-bis, comma 6, D.Lgs. n. 152/2006, le sanzioni amministrative di cui all'art. 255 per i rifiuti urbani vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali di cui all'art. 184, comma 2, lett. e), mentre, sempre in forza dell'art. 256-bis, comma 6, resta esclusa dall'applicazione di tale disposizione la combustione illecita di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato, rispetto alla quale restano applicabili le sanzioni di cui all'art. 256.

Cass. pen. n. 34874/2016

L'esclusione dalla disciplina dei rifiuti opera a condizione che le materie fecali provengano da attività agricola e che siano riutilizzate nella stessa attività agricola. Pertanto, sussiste il reato di gestione abusiva di rifiuti non pericolosi allo stato liquido in un caso in cui l'urina di alcuni animali veniva riversata direttamente lungo la sponda di un campo sportivo unitamente alle acque residue del lavaggio.

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