Cassazione penale Sez. III sentenza n. 48397 del 26 settembre 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

Le attivitą di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli dei materiali vegetali di cui all'art. 185, comma 1, lett. f), D.Lgs. n. 152/2006 effettuate con le modalitą ed alle condizioni indicate dall'art. 182, comma 6-bis, non rientrano tra le attivitą di gestione dei rifiuti, non costituendo smaltimento, e non integrano alcun illecito. Al di fuori di tali modalitą e condizioni non opera alcuna deroga e divengono applicabili le sanzioni previste dall'art. 256 D.Lgs. n. 152/2006 per l'illecita gestione di rifiuti. L'eventuale applicazione di norme aventi natura eccezionale e derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria in tema di rifiuti fa sģ che l'onere della prova circa la sussistenza delle condizioni di legge debba essere assolto da colui che ne richiede l'applicazione.

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