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Articolo 66 Codice del processo amministrativo

(D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Verificazione

Dispositivo dell'art. 66 Codice del processo amministrativo

1. Il collegio, quando dispone la verificazione, con ordinanza individua l'organismo che deve provvedervi, formula i quesiti e fissa un termine per il suo compimento e per il deposito della relazione conclusiva. Il capo dell'organismo verificatore, o il suo delegato se il giudice ha autorizzato la delega, è responsabile del compimento di tutte le operazioni.

2. L'ordinanza è comunicata dalla segreteria all'organismo verificatore.

3. Con l'ordinanza di cui al comma 1 il collegio può disporre che venga corrisposto all'organismo verificatore, o al suo delegato, un anticipo sul compenso.

4. Terminata la verificazione, su istanza dell'organismo o del suo delegato, il presidente liquida con decreto il compenso complessivamente spettante al verificatore, ponendolo provvisoriamente a carico di una delle parti. Si applicano le tariffe stabilite dalle disposizioni in materia di spese di giustizia, ovvero, se inferiori, quelle eventualmente stabilite per i servizi resi dall'organismo verificatore. Con la sentenza che definisce il giudizio il Collegio regola definitivamente il relativo onere.

Spiegazione dell'art. 66 Codice del processo amministrativo

La norma in esame si occupa di disciplinare la verificazione, mezzo istruttorio che permette al giudice di avvalersi, nell’ambito del sindacato circa le scelte tecnico-scientifiche della Pubblica Amministrazione, dell’ausilio di un soggetto dotato di competenze tecniche che egli non possiede.
Tale mezzo istruttorio si distingue dalla consulenza tecnica d’ufficio di cui all’articolo successivo, secondo la dottrina, per il soggetto cui è affidata: la verificazione invero compete a soggetti appartenenti alla stessa Pubblica Amministrazione, mentre la consulenza può essere svolta anche da professionisti ad essa estranei. Inoltre, come già ricordato sub art. 19:
  • il verificatore è un soggetto che interviene, senza giuramento, se il giudice lo ritiene opportuno e compie un’attività di tipo cognitivo (e non anche valutativo, come evidenziato da Sez. Un. n.158 del 9 gennaio 2020) in relazione a fatti rilevanti ai fini della decisione;
  • il consulente invece è un soggetto che interviene, prestando giuramento, solo se indispensabile e compie un’attività propriamente valutativa, condotta sulla scorta delle specifiche competenze tecniche dell’ausiliario.
Tanto chiarito, è possibile sottolineare che, con specifico riferimento alla verificazione, la norma in esame prevede che essa sia disposta dal collegio con un’ordinanza comunicata dalla segreteria all'organismo verificatore.
Con il medesimo provvedimento, il collegio:
  • individua l'organismo che deve provvedervi;
  • formula i quesiti;
  • fissa un termine per il suo compimento e per il deposito della relazione conclusiva;
  • dispone, se lo ritiene, un anticipo sul compenso dell’organismo verificatore.
Successivamente, il capo dell'organismo verificatore, o il suo delegato se il giudice ha autorizzato la delega, è responsabile del compimento di tutte le operazioni.
Terminata la verificazione, su istanza dell'organismo o del suo delegato, il presidente liquida con decreto il compenso complessivamente spettante al verificatore, ponendolo provvisoriamente a carico di una delle parti. Si applicano le tariffe stabilite dalle disposizioni in materia di spese di giustizia, ovvero, se inferiori, quelle eventualmente stabilite per i servizi resi dall'organismo verificatore. Con la sentenza che definisce il giudizio il Collegio regola definitivamente il relativo onere.

Massime relative all'art. 66 Codice del processo amministrativo

Cons. Stato n. 2842/2018

La prova formata in un processo diverso acquisisce il rango di prova c.d. atipica, idonea a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo. La sua ammissibilità, tuttavia, dipende dalle regole sul contraddittorio dettate per il processo in cui la si vuole introdurre, nel rispetto dei diritti che in quel medesimo processo hanno le parti di produrle e di contrastarne le risultanze.

Cons. Stato n. 4848/2017

Nel processo amministrativo, la verificazione, di cui all'art. 66 D.Lgs. n. 104/2010 (CPA), è diretta ad appurare la realtà oggettiva delle cose, e si risolve essenzialmente in un accertamento diretto ad individuare, nella realtà delle cose, la sussistenza di determinati elementi, ovvero a conseguire la conoscenza dei fatti, la cui esistenza non sia accertabile o desumibile con certezza dalle risultanze documentali. La verificazione di estrinseca quindi in un giudizio di risultato che, come tale, non richiede un momento di contraddittorio; il contradittorio concerne esclusivamente gli sviluppi e le risultanze della verificazione (Riforma della sentenza del T.a.r. Toscana, Firenze, sez. I, 9 settembre 2016, n. 1370).

Cons. Stato n. 2433/2016

Nel giudizio amministrativo, la verificazione (art. 66 D.Lgs. n. 104/2010, CPA) consiste essenzialmente in un accertamento disposto al fine di completare la conoscenza dei fatti che non siano desumibili dalle risultanze documentali; mentre la consulenza tecnica (art. 67 CPA) si estrinseca in una valutazione di situazioni da utilizzare ai fini della decisione, dall'oggetto non meramente ricognitivo e circoscritto a un fatto specifico, e la cui soluzione implica specifiche cognizioni tecniche (Conferma della sentenza del T.a.r. Lombardia, Milano, sez. III, n. 116/2014).

Cons. Stato n. 1757/2016

In tema di verificazione, nel silenzio dell'art. 66 D.Lgs. n. 104/2010 (CPA), il quale, a differenza del successivo art. 67 relativo alla C.T.U., non prevede espressamente la facoltà di nomina di consulenti di parte, non opera un divieto di partecipazione con l'assistenza di un perito di fiducia, anche ove nulla disponga in merito l'ordinanza istruttoria (Riforma della sentenza del T.a.r. Lombardia, Milano, sez. I, 24 settembre 2014, n. 2380).

In tema di verificazione, nel silenzio dell'art. 66 cod. proc. amm. - il quale, a differenza dell'art. 67 relativo alla C.T.U., non prevede espressamente la facoltà di nomina di consulenti di parte - non si ritiene vi sia un divieto di partecipazione delle parti, con l'assistenza di un perito di fiducia, anche ove nulla disponga in merito l'ordinanza istruttoria. Non sussiste, quindi, un vizio d'invalidità della verificazione per il solo fatto della presenza del rappresentante dell'Amministrazione parte in causa, ancorché non espressamente prevista dal giudice. (Riforma Tar Lombardia, Milano, Sezione I, n. 2380 del 24 settembre 2014).

Cons. Stato n. 533/2015

Nel giudizio amministrativo l'istituto della verificazione (nella disciplina dettata dall'art. 66 D.Lgs. n. 104/2010, CPA) comporta l'intervento in funzione consultiva del giudice di un organismo qualificato, per la soluzioni di questioni che implichino l'apporto di competenze tecniche o il riscontro di circostanze in fatto, che si pongono come essenziali ai fini della definizione della controversia. Poiché l'apporto collaborativo avviene in funzione pari ordinata nella fase di cognizione della causa, la disciplina di legge non prevede un momento di contraddittorio nel corso della fase istruttoria, che si attesta in prosieguo sugli sviluppi della verificazione (Riforma della sentenza in forma semplificata resa dal T.a.r. Lazio, Roma, sez. II, 22 luglio 2011, n. 6617). L'istituto della verificazione, nella disciplina dettata dall'art. 66 c.p.a., comporta l'intervento di un organismo qualificato in funzione consultiva del giudice, per la soluzione di questioni che implichino l'apporto di competenze tecniche essenziali ai fini della decisione. Poiché l'apporto collaborativo del verificatore avviene in funzione pari ordinata nella fase di cognizione della causa, la disciplina di legge esclude il contraddittorio in tale momento dell'istruttoria, attestandolo invece in prosieguo sugli sviluppi della verificazione. Da qui, l'impossibilità di sancire la nullità della verificazione svolta in assenza di contraddittorio.

Cons. Stato n. 5552/2014

La disciplina della verificazione di cui all'art. 66 c.p.a., non prevede alcun contraddittorio tra il verificatore e i consulenti delle parti, per cui l'eventuale assegnazione alle parti di un termine per presentare le loro osservazioni, prima che il verificatore rediga la relazione finale, costituisce un quid pluris, non imposto dall'art. 66 c.p.a., con la conseguenza che la mancata considerazione, da parte del verificatore, delle osservazioni presentate dal consulente di parte (peraltro tardivamente, nel caso di specie), non integra una lesione del diritto di difesa comportante la nullità della verificazione.

Cons. Stato n. 742/2014

L'istituto della verificazione, nella disciplina ora dettata dall'art. 66 D.Lgs. n. 104/2010 (CPA), comporta l'intervento in funzione consultiva del giudice di un organismo qualificato, per la soluzione di questioni che implichino l'apporto di competenze tecniche o il riscontro di circostanze in fatto, che si pongono come essenziali ai fini della definizione della controversia. L'apporto collaborativo fornito dal verificatore è quindi legato alla fase di cognizione della causa e quindi la legge non prevede, diversamente da quanto argomentato dalla società ricorrente, un momento di contraddittorio nei corso della fase istruttoria, che si attesta in prosieguo sugli sviluppi della verificazione (Riforma della sentenza del T.a.r. Calabria, Reggio Calabria, 23 febbraio 2011, n. 225).

Cons. Stato n. 2384/2009

Implicando il giudizio di anomalia valutazioni di carattere tecnico, tale giudizio ben può essere sindacato dal giudice, anche con il supporto di un c.t.u. o di un verificatore, onde verificare la correttezza dell'iter logico, dell'impianto motivazionale, l'esattezza dei presupposti di fatto e dell'applicazione delle regole tecniche; ove, tuttavia, la regola tecnica non sia univoca, essendo altrettanto valide diverse soluzioni tecniche, il giudice e il c.t.u. (o verificatore) non possono sostituirsi all'amministrazione che sia pervenuta ad una soluzione tecnica che, ancorché opinabile, sia tuttavia accettabile secondo lo stato dell'arte e della tecnica.

Cons. Stato n. 4961/2007

Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni a contenuto tecnico specialistico espresse in sede di verifica del possesso dei requisiti psico-attitudinali di un finanziere consente il pieno e diretto accertamento dei fatti presi in esame dall'amministrazione, non già la loro sostituzione con un diverso giudizio tecnico formulato per il tramite del consulente verificatore.

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