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Articolo 19 Codice del processo amministrativo

(D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)

[Aggiornato al 06/10/2023]

Verificatore e consulente tecnico

Dispositivo dell'art. 19 Codice del processo amministrativo

1. Il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più verificatori, ovvero, se indispensabile, da uno o più consulenti.

2. L'incarico di consulenza può essere affidato a dipendenti pubblici, professionisti iscritti negli albi di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, o altri soggetti aventi particolare competenza tecnica. Non possono essere nominati coloro che prestano attività in favore delle parti del giudizio. La verificazione è affidata a un organismo pubblico, estraneo alle parti del giudizio, munito di specifiche competenze tecniche.

3. Il verificatore e il consulente compiono le indagini che sono loro affidate dal giudice e forniscono anche oralmente i chiarimenti richiesti.

Spiegazione dell'art. 19 Codice del processo amministrativo

La norma prevede la possibilità che il giudice si faccia assistere da soggetti ausiliari, per tutto il processo o per il compimento di specifici atti della fase istruttoria, cioè le verificazioni e le consulenze, che richiedono particolari competenze tecniche e che le parti non sono in grado di compiere autonomamente. La fase istruttoria del processo amministrativo, infatti, è retta dal c.d. principio dispositivo con metodo acquisitivo, nel cui merito si entrerà nel corso dell’analisi dell’art. 64, cui si rinvia.
Restando su quanto qui di interesse, è utile sottolineare sin d’ora la distinzione esistente tra l’attività dei due soggetti ausiliari contemplati dall’art. 19. Ebbene:
  • il verificatore è un soggetto pubblico che interviene, senza giuramento, se il giudice lo ritiene opportuno e compie un’attività di tipo cognitivo (e non anche valutativo, come evidenziato da Sez. Un. n.158 del 9 gennaio 2020) in relazione a fatti rilevanti ai fini della decisione;
  • il consulente invece è un soggetto pubblico o un professionista privato cheinterviene, prestando giuramento, solo se indispensabile e compie un’attività propriamente valutativa, condotta sulla scorta delle specifiche competenze tecniche dell’ausiliario
Venendo invece ai punti in comune tra verificatore e il consulente, va segnalato che entrambi devono essere soggetti terzi e imparziali.

Massime relative all'art. 19 Codice del processo amministrativo

Cass. civ. n. 10794/2015

Nel giudizio davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche, la verificazione è nulla qualora non vengano comunicati alle parti costituite giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni tecniche e tale omissione comporti una lesione del diritto di difesa. Nel giudizio su atti amministrativi (nella specie, davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche), la verificazione, come la consulenza tecnica d'ufficio, è mezzo di valutazione della prova. In forza del principio generale del contraddittorio, la verificazione è nulla qualora non siano stati comunicati alle parti giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni tecniche e ne sia derivato pregiudizio al diritto di difesa.

Cons. Stato n. 2384/2009

Implicando il giudizio di anomalia valutazioni di carattere tecnico, tale giudizio ben può essere sindacato dal giudice, anche con il supporto di un c.t.u. o di un verificatore, onde verificare la correttezza dell'iter logico, dell'impianto motivazionale, l'esattezza dei presupposti di fatto e dell'applicazione delle regole tecniche; ove, tuttavia, la regola tecnica non sia univoca, essendo altrettanto valide diverse soluzioni tecniche, il giudice e il c.t.u. (o verificatore) non possono sostituirsi all'amministrazione che sia pervenuta ad una soluzione tecnica che, ancorché opinabile, sia tuttavia accettabile secondo lo stato dell'arte e della tecnica.

Cons. Stato n. 4961/2007

Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni a contenuto tecnico specialistico espresse in sede di verifica del possesso dei requisiti psico-attitudinali di un finanziere consente il pieno e diretto accertamento dei fatti presi in esame dall'amministrazione, non già la loro sostituzione con un diverso giudizio tecnico formulato per il tramite del consulente verificatore.

Cons. Stato n. 7601/2005

La radicale assenza di ogni elemento di prova dei fatti allegati non è suscettibile di essere colmata con l'invocato espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, atteso che detto mezzo è finalizzato all'apprezzamento di elementi di prova aliunde ricavabili.

Cons. Stato n. 4958/2005

La consulenza tecnica d'ufficio non può supplire l'onere probatorio che incombe sulle parti in causa e che non risulta adempiuto, non essendo stato fornito alcun elemento, neppure indiziario, volto a mettere seriamente ed obiettivamente in dubbio le conclusioni raggiunte con i provvedimenti impugnati.

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