Consiglio di Stato Sez. VI sentenza n. 5552 del 12 novembre 2014

(2 massime)

(massima n. 1)

La disciplina della verificazione di cui all'art. 66 c.p.a., non prevede alcun contraddittorio tra il verificatore e i consulenti delle parti, per cui l'eventuale assegnazione alle parti di un termine per presentare le loro osservazioni, prima che il verificatore rediga la relazione finale, costituisce un quid pluris, non imposto dall'art. 66 c.p.a., con la conseguenza che la mancata considerazione, da parte del verificatore, delle osservazioni presentate dal consulente di parte (peraltro tardivamente, nel caso di specie), non integra una lesione del diritto di difesa comportante la nullitą della verificazione.

(massima n. 2)

Nel giudizio amministrativo la disciplina di cui all'art. 67 D.Lgs. n. 104/2010 (CPA), in tema di consulenza tecnica d'ufficio - connotata da un articolato contraddittorio tra consulente d'ufficio e consulenti di parte - non si applica all'istituto della verificazione, disciplinata dal precedente art. 66 CPA, attesa la diversitą dei due istituti, non solo sul piano soggettivo, ma anche sul piano oggettivo e funzionale, consistendo la verificazione in un mero accertamento a funzione descrittiva ed illustrativa per completare la conoscenza dei fatti che non siano desumibili dalle risultanze documentali, mentre la consulenza tecnica d'ufficio si estrinseca in una vera e propria valutazione non meramente ricognitiva di questioni di fatto, la cui risoluzione presuppone specifiche cognizioni di ordine tecnico, da utilizzare ai fini della decisione (Conferma della sentenza del T.a.r. Lombardia, Milano, sez. II, n. 1956/2012).

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