Consiglio di Stato Sez. III sentenza n. 1757 del 4 maggio 2016

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di verificazione, nel silenzio dell'art. 66 D.Lgs. n. 104/2010 (CPA), il quale, a differenza del successivo art. 67 relativo alla C.T.U., non prevede espressamente la facoltā di nomina di consulenti di parte, non opera un divieto di partecipazione con l'assistenza di un perito di fiducia, anche ove nulla disponga in merito l'ordinanza istruttoria (Riforma della sentenza del T.a.r. Lombardia, Milano, sez. I, 24 settembre 2014, n. 2380).

(massima n. 2)

In tema di verificazione, nel silenzio dell'art. 66 cod. proc. amm. - il quale, a differenza dell'art. 67 relativo alla C.T.U., non prevede espressamente la facoltā di nomina di consulenti di parte - non si ritiene vi sia un divieto di partecipazione delle parti, con l'assistenza di un perito di fiducia, anche ove nulla disponga in merito l'ordinanza istruttoria. Non sussiste, quindi, un vizio d'invaliditā della verificazione per il solo fatto della presenza del rappresentante dell'Amministrazione parte in causa, ancorché non espressamente prevista dal giudice. (Riforma Tar Lombardia, Milano, Sezione I, n. 2380 del 24 settembre 2014).

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