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Articolo 61 Codice del processo amministrativo

(D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Misure cautelari anteriori alla causa

Dispositivo dell'art. 61 Codice del processo amministrativo

1. In caso di eccezionale gravità e urgenza, tale da non consentire neppure la previa notificazione del ricorso e la domanda di misure cautelari provvisorie con decreto presidenziale, il soggetto legittimato al ricorso può proporre istanza per l'adozione delle misure interinali e provvisorie che appaiono indispensabili durante il tempo occorrente per la proposizione del ricorso di merito e della domanda cautelare in corso di causa.

2. L'istanza, notificata con le forme prescritte per la notificazione del ricorso, si propone al presidente del tribunale amministrativo regionale competente per il giudizio. Il presidente o un magistrato da lui delegato, accertato il perfezionamento della notificazione per i destinatari, provvede sull'istanza, sentite, ove necessario, le parti e omessa ogni altra formalità. La notificazione può essere effettuata dal difensore a mezzo fax. Qualora l'esigenza cautelare non consenta l'accertamento del perfezionamento delle notificazioni, per cause non imputabili al ricorrente, il presidente può comunque provvedere, fatto salvo il potere di revoca da esercitare nelle forme di cui all'articolo 56, comma 4, terzo e quarto periodo.

3. L'incompetenza del giudice è rilevabile d'ufficio.

4. Il decreto che rigetta l'istanza non è impugnabile; tuttavia la stessa può essere riproposta dopo l'inizio del giudizio di merito con le forme delle domande cautelari in corso di causa.

5. Il provvedimento di accoglimento è notificato dal richiedente alle altre parti entro il termine perentorio fissato dal giudice, non superiore a cinque giorni. Qualora dall'esecuzione del provvedimento cautelare emanato ai sensi del presente articolo derivino effetti irreversibili il presidente può disporre la prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione, cui subordinare la concessione della misura cautelare. Il provvedimento di accoglimento perde comunque effetto ove entro quindici giorni dalla sua emanazione non venga notificato il ricorso con la domanda cautelare ed esso non sia depositato nei successivi cinque giorni corredato da istanza di fissazione di udienza; in ogni caso la misura concessa ai sensi del presente articolo perde effetto con il decorso di sessanta giorni dalla sua emissione, dopo di che restano efficaci le sole misure cautelari che siano confermate o disposte in corso di causa. Il provvedimento di accoglimento non è appellabile ma, fino a quando conserva efficacia, è sempre revocabile o modificabile su istanza di parte previamente notificata. A quest'ultima si applica il comma 2.

6. Per l'attuazione del provvedimento cautelare e per la pronuncia in ordine alle spese si applicano le disposizioni sui provvedimenti cautelari in corso di causa.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai giudizi in grado di appello.

Spiegazione dell'art. 61 Codice del processo amministrativo

La norma in esame si occupa di disciplinare le c.d. misure cautelari ante causam.
Si tratta di misure cautelari provvisorie e interinali che possono adottate ancor prima che sia presentato ricorso al TAR, qualora ciò sia indispensabile per evitare che al soggetto che le richiede derivi un pregiudizio nel tempo necessario per proporre la domanda cautelare in corso di causa.
Il presupposto fondamentale è lo stato di eccezionale gravità e urgenza, che appunto deve essere tale da non consentire neppure la previa notificazione del ricorso e la domanda di misure cautelari. La situazione che giustifica la concessione di tali misure, dunque, è connotata da una maggiore intensità rispetto a quella richiesta per le misure cautelari monocratiche all’art. 56 c.p.a.: non è sufficiente, invero, la gravità della situazione ma è necessario altresì che ricorrano contingenze eccezionali.
Quanto all'istanza, la norma specifica che essa:
  • si notifica con le forme prescritte per la notificazione del ricorso (compresa la notifica del difensore a mezzo fax);
  • si propone al Presidente del TAR competente per il giudizio, che verifica personalmente o tramite un delegato il perfezionamento delle notifiche (a meno che ciò non sia possibile per l’esigenza cautelare determinata da cause non imputabili al ricorrente, salvo il potere di revoca).
Il procedimento disciplinato da tale norma è volto a garantire l’effettività della tutela e, per tale ragione, è contraddistinto da una particolare celerità: il Presidente (o il magistrato delegato) provvede infatti sull’istanza senza formalità e sentite le parti solo ove necessario.
La disposizione in esame prevede poi che l’istanza di misura cautelare ante causam possa essere:
  1. rigettata con decreto non impugnabile: in tal caso, l’istanza può essere riproposta dopo l'inizio del giudizio di merito con le forme delle domande cautelari in corso di causa;
  2. accolta con provvedimento non appellabile (ma revocabile/modificabile), anche subordinatamente alla prestazione di una cauzione se dalla concessione della misura cautelare derivano effetti irreversibili.
Nel caso di accoglimento, sul richiedente gravano specifici oneri. Egli deve infatti:
  • notificare alle altre parti entro il termine previsto dal giudice e comunque entro 5 giorni il provvedimento con cui sono concesse le misure cautelari;
  • notificare il ricorso con la domanda cautelare entro 15 giorni;
  • depositare tale ricorso corredato da istanza di fissazione dell’udienza nei 5 giorni successivi.
Qualora tali oneri restino inadempiuti, il provvedimento perde effetto.
In ogni caso, tuttavia, la misura concessa ai sensi del presente articolo perde effetto con il decorso di 60 giorni dalla sua emissione, dopo di che restano efficaci le sole misure cautelari che siano confermate o disposte in corso di causa.
La norma in esame, in conclusione, precisa che le disposizioni del presente articolo non si applicano ai giudizi in grado di appello.

Massime relative all'art. 61 Codice del processo amministrativo

Cons. Stato n. 39/2019

Nel processo amministrativo, il Consiglio di Stato è incompetente a confermare o revocare la misura cautelare concessa con decreto del presidente del Tar, in quanto, ai sensi dell'art. 62 cod. proc. amm., la pronuncia cautelare collegiale del Consiglio di Stato non può precedere quella del Tar, essendo configurata esclusivamente quale decisione avente ad oggetto una decisione cautelare assunta in primo grado nella sede collegiale.

Cons. Stato n. 5971/2018

Nel processo amministrativo, è ammesso l'appello contro il decreto cautelare pronunciato dal presidente del Tar (nella specie, in accoglimento dell'appello contro il decreto presidenziale che aveva respinto l'istanza cautelare, il ricorrente è stato ammesso a sostenere con riserva le prove scritte dell'esame d'avvocato).

Cons. Stato n. 880/2017

Nei giudizi soggetti al regime del processo amministrativo telematico, pur volendo opinare che l'omissione del deposito della copia d'obbligo, ex art. 7, comma 4, D.L. 31 agosto 2016, n. 168, non precluda l'eventuale concessione di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a., né la conseguente fissazione obbligatoria (ex art. 56, comma 4, c.p.a.) della camera di consiglio di cui all'art. 55, comma 5, la trattazione collegiale in tale sede va comunque considerata condizionata al tempestivo deposito della copia d'obbligo nel termine dilatorio fissato da tale ultima norma (salvo dimidiazione o abbreviazione del termine stesso), sotto pena di rinvio della trattazione collegiale fino a espletato incombente (e pur se con gli effetti estintivi della misura cautelare presidenziale di cui al secondo periodo del cit. art. 56, comma 4). Il problema in esame non si pone per le eccezionali misure ex art. 61 c.p.a., posto che rispetto ad esse il codice non prevede la fissazione di un'udienza collegiale di trattazione prima dell'inizio della causa di merito. (Rinvia a nuovo ruolo).

Cons. Stato n. 15/2011

Ove il terzo subisca una lesione in un arco di tempo anteriore al decorso del termine perentorio fissato dalla legge per l'esercizio dei poteri inibitori, non essendosi ancora perfezionato il provvedimento amministrativo tacito e non venendo in rilievo un silenzio-rifiuto, l'unica azione esperibile è l'azione di accertamento tesa ad ottenere una pronuncia che verifichi l'insussistenza dei presupposti di legge per l'esercizio dell'attività oggetto della denuncia, con i conseguenti effetti conformativi in ordine ai provvedimenti spettanti all'autorità amministrativa. In tal caso, l'assenza del definitivo esercizio di un potere ancora in fieri, afferendo ad una condizione richiesta ai fini della definizione del giudizio, non preclude l'esperimento dell'azione giudiziaria anche se impedisce l'adozione di una sentenza di merito ai sensi del capoverso dell'art. 34, cod. proc. amm. Di conseguenza, l'azione di accertamento proposta in via anticipata consente l'adozione di misure cautelari che, lungi dall'implicare una non consentita sostituzione nell'esercizio del potere di controllo, mira ad evitare che l'utilità dell'eventuale adozione della misura inibitoria adottata all'esito dell'esercizio dei potere possa essere vanificata dagli effetti medio tempore sortiti dall'esplicazione dell'attività denunciata. Sono adottabili, a fortiori, misure cautelari ante causam, al fine di assicurare gli effetti della sentenza di merito, in presenza dei presupposti all'uopo sanciti dall'art. 61 del codice del processo amministrativo.

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