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Articolo 50 Codice del processo amministrativo

(D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Intervento volontario in causa

Dispositivo dell'art. 50 Codice del processo amministrativo

1. L'intervento è proposto con atto diretto al giudice adito, recante l'indicazione delle generalità dell'interveniente. L'atto deve contenere le ragioni su cui si fonda, con la produzione dei documenti giustificativi, e deve essere sottoscritto ai sensi dell'articolo 40, comma 1, lettera d).

2. L'atto di intervento è notificato alle altre parti ed è depositato nei termini di cui all'articolo 45; nei confronti di quelle costituite è notificato ai sensi dell'articolo 170 del codice di procedura civile.

3. Il deposito dell'atto di intervento di cui all'articolo 28, comma 2, è ammesso fino a trenta giorni prima dell'udienza.

Spiegazione dell'art. 50 Codice del processo amministrativo

La norma in esame disciplina gli aspetti pratici dell’intervento volontario, cioè l’“ingresso” nel processo amministrativo già pendente di un terzo che ne abbia interesse. Per maggiori dettagli circa la posizione giuridica del terzo interveniente, si rimanda all’art. 28 c.p.a.
Può qui ricordarsi, semplicemente, che l’intervento volontario ha natura adesiva dipendente, nel senso che l’interventore aderisce alle ragioni delle parti del giudizio. A seconda che l’intervento sia diretto a sostenere le argomentazioni sostenute dal ricorrente o dall’Amministrazione resistente o di un controinteressato, poi, si può distinguere tra intervento “ad adiuvandum” e intervento “ad opponendum”.
Quanto agli aspetti pratici, la norma prevede che l’intervento volontario si propone con un atto diretto al giudice, il quale deve contenere
  1. l’indicazione delle generalità dell’interveniente;
  2. l’indicazione delle ragioni su cui si fonda l’intervento;
  3. i documenti giustificativi;
  4. la sottoscrizione.
Tale atto di intervento deve essere
  • notificato alle altre parti (con le modalità previste dall’art. 170 c.p.c. per le parti costituite);
  • depositato nei termini di cui all’art. 45 c.p.a. o fino a trenta giorni prima dell’udienza nei casi di cui all’art. 28 co. 2 c.p.a.
Conclusivamente va segnalato che queste regole sull’intervento sono state estese dall’art. 38 c.p.a. a tutte le tipologie di giudizi, compresi giudizi di impugnazione e riti speciali, salvo che una disposizione espressa non vi si opponga.

Massime relative all'art. 50 Codice del processo amministrativo

Cons. Stato n. 4765/2019

Non è ammissibile l'intervento spiegato nel processo amministrativo da chi sia ex se legittimato a proporre direttamente il ricorso giurisdizionale in via principale, considerato che in tale ipotesi l'interveniente non fa valere un mero interesse di fatto, bensì un interesse personale all'impugnazione di provvedimenti immediatamente lesivi, che deve essere azionato mediante la proposizione di ricorso principale nei modi e termini decadenziali.

Cons. Stato n. 3994/2019

In materia di translatio iudicii a seguito di una sentenza dichiarativa di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, è possibile proporre, ex art. 50 del D.Lgs. n. 104/2010, il ricorso dinanzi al giudice amministrativo entro termine di sei mesi dalla sua emanazione.

Cons. Stato n. 6711/2018

Nel giudizio amministrativo l'intervento adesivo dipendente presuppone che l'interventore riceva un vantaggio, anche in via mediata e indiretta, dall'accoglimento del ricorso principale.

Cons. Stato n. 4575/2018

Il termine di cui all'art. 50, comma 3 del D.Lgs. n. 104/2010 per il deposito dell'atto di intervento entro trenta giorni prima dell'udienza è perentorio.

Cons. Stato n. 1498/2018

Nell'ipotesi in cui l'interesse a proporre l'impugnazione sorga in pendenza del giudizio di appello è onere della parte interessata, che ne sia a conoscenza, proporre la relativa domanda nelle forme dell'intervento ad opponendum di cui al combinato disposto degli artt. 97 e 50 del D.Lgs n. 104/2010.

Cons. Stato n. 8363/2010

L'intervento in giudizio disciplinato dagli artt. 28 e 50 c.p.a. può essere esperito anche nel giudizio di ottemperanza, fermi restando i requisiti generali necessari per l'intervento nel processo amministrativo.

Cons. Stato n. 4958/2009

Nel processo amministrativo, ai fini della legittimazione all'intervento volontario di soggetti diversi dalle parti originarie (art. 22 comma 2, L. 6 dicembre 1971 n. 1034), è sufficiente un qualsiasi interesse, anche di puro fatto o morale, anche perché l'interventore, non essendo titolare di un interesse diretto nella controversia, non può assumere una posizione autonoma ma solo aderire alla posizione di una delle due parti principali.

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