Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 6285 del 27 dicembre 2013

(3 massime)

(massima n. 1)

L'impugnativa dinanzi al giudice amministrativo va assimilata alla citazione nel giudizio civile, ed č quindi caratterizzata dalla provocatio ad iudicium cosė che l'atto introduttivo del giudizio con cui il soggetto chiede tutela č l'atto determinante e qualificante l'ulteriore sviluppo del giudizio e rispetto a tale atto devono essere apprestate e modulate le difese delle parti evocate in giudizio entro i termini fissati dalle norme processuali pena la decadenza; pertanto, la notifica del ricorso introduttivo vale a fissare il momento delle scelte utili alla tutela della situazione giuridica tanto per il ricorrente che per tutte le altre parti, rilevando quale invito ad apprestare le proprie difese e implicando la cristallizzazione del thema decidendum con riguardo non solo agli atti con lo stesso aggrediti ma anche in relazione agli atti successivi della procedura e impone anche ai contraddittori lo stesso comportamento processuale, con la conseguenza che: a) l'azione volta a paralizzare l'azione principale va fatta valere nei termini decorrenti dal ricorso principale, tenendo presente che l'interesse del controinteressato a reagire con ricorso incidentale a detta impugnazione per negare la sussistenza di quel titolo, nasce per effetto della scelta difensiva operata dal ricorrente principale con la notifica del ricorso che, come detto, vale a fissare ineluttabilmente il momento delle scelte utili alla tutela della situazione giuridica anche per il controinteressato; b) il ricorso incidentale che assume un contenuto complesso ma innestato sulla matrice comune della "difesa attiva" risente, pena l'abuso dello strumento processuale a discapito delle altre parti, delle preclusioni che gravano sul ricorrente principale; c) non č consentito al contraddittore di rinviare a momento successivo - graduandole sul futuro ed eventuale comportamento processuale del ricorrente principale - difese che trovano causa e ragione nelle censure contenute nel ricorso introduttivo, pena la decadenza dalla possibilitā stessa di giovarsene.

(massima n. 2)

Il principio desumibile dal codice del processo in base al quale il giudice deve pronunciarsi su tutti i motivi dedotti dal ricorrente il cui accoglimento sia idoneo ad arricchire il contenuto del giudicato ed il correlativo vincolo conformativo al riesercizio del potere conformativo, non consente tuttavia di superare preclusioni di ordine processuale; pertanto, le regole dell'assorbimento non permettono di esaminare censure relative a documenti o fasi della procedura di evidenza pubblica che non possono trovare ingresso nel giudizio, atteso che l'accertata illegittimitā della procedura di gara d'appalto essendosi svolta in seduta segreta la verifica dell'integritā e della documentazione inserita nei plichi contenuti nella busta destinata all'offerta tecnica, preclude la possibilitā di esaminare a qualsivoglia fine documenti travolti dalla declaratoria di illegittimitā e dall'annullamento della procedura.

(massima n. 3)

In sede di impugnazione dell'aggiudicazione provvisoria di gara d'appalto, il ricorrente incidentale non puō rinviare le deduzioni ed eccezioni alla successiva fase della impugnazione dell'aggiudicazione definitiva, essendo suo onere reagire tempestivamente alla provocatio ad iudicium, pena la decadenza dalla possibilitā stessa di far valere le proprie deduzioni ed eccezioni, venendo ad essere altrimenti alterata la corretta sequenza delle domande, eccezioni e contro domande sottoposte allo scrutinio del giudice.

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