Cons. Stato n. 1498/2017
Nel giudizio di ottemperanza le ulteriori somme richieste in relazione a spese, diritti ed onorari successivi al decreto ingiuntivo sono dovute solo in relazione alle spese necessarie ad ottenere la definitività del decreto (richiesta ed estrazione di copie, notificazione, apposizione della dichiarazione di definitività da parte della cancelleria), alla pubblicazione, all'esame e alla notifica del medesimo, alle spese relative ad atti accessori, nonché le spese e i diritti di procuratore relative all'atto di diffida, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale; non sono dovute, invece, le spese non funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza quali quelle di precetto, che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 e ss. c.p.c., poiché l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore (nella specie dell'Amministrazione), e ciò in considerazione del fatto che egli può scegliere liberamente di agire, o in sede di esecuzione civile, ovvero in sede di giudizio di ottemperanza e, una volta scelta questa seconda via, non può chiedere la corresponsione delle spese derivanti dall'eventuale notifica al debitore di uno o più atti di precetto.
Cass. civ. n. 16308/2013
La previsione normativa di cui all'art. 118 c.p.a. (D.Lgs. n. 104 del 2010) prevede che nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, aventi ad oggetto diritti soggettivi di natura patrimoniale, si applica il Capo 1° del Titolo 1° del Libro 4° del c.p.c. e, dunque, il procedimento di ingiunzione. In tal senso, pertanto, in ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sussiste per l'interessato la possibilità di chiedere il decreto ingiuntivo al giudice predetto.