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Articolo 119 Codice del processo amministrativo

(D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Rito abbreviato comune a determinate materie

Dispositivo dell'art. 119 Codice del processo amministrativo

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei giudizi aventi ad oggetto le controversie relative a:

  1. a) i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture nonché i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche, salvo quanto previsto dagli articoli 120 e seguenti;(1)
  2. b) i provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti, con esclusione di quelli relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti;
  3. c) i provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici, nonché quelli relativi alla costituzione, modificazione o soppressione di società, aziende e istituzioni da parte degli enti locali;
  4. c-bis) i provvedimenti adottati nell'esercizio dei poteri speciali inerenti alle attività di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni;
  5. d) i provvedimenti di nomina, adottati previa delibera del Consiglio dei ministri;
  6. e) i provvedimenti di scioglimento degli organi di governo degli enti locali e quelli connessi, che riguardano la loro formazione e il loro funzionamento;
  7. f) i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità e i provvedimenti di espropriazione delle invenzioni adottati ai sensi del codice della proprietà industriale;
  8. g) i provvedimenti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive;
  9. h) le ordinanze adottate in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e i consequenziali provvedimenti commissariali;
  10. i) il rapporto di lavoro del personale dei servizi di informazione per la sicurezza, ai sensi dell'articolo 22, della legge 3 agosto 2007, n. 124;
  11. l) le controversie comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione in materia di impianti di generazione di energia elettrica di cui al decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, comprese quelle concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW nonché quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti;
  12. m) i provvedimenti della commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione, recanti applicazione, modifica e revoca delle speciali misure di protezione nei confronti dei collaboratori e testimoni di giustizia;
  13. m-bis) le controversie aventi per oggetto i provvedimenti dell' Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale di cui alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 37 della legge 4 giugno 2010, n. 96, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego;
  14. m-ter) i provvedimenti dell'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua istituita dall'articolo 10, comma 11, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
  15. m-quater) le azioni individuali e collettive avverso le discriminazioni di genere in ambito lavorativo, previste dall'articolo 36 e seguenti del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 198, quando rientrano, ai sensi del citato decreto, nella giurisdizione del giudice amministrativo;
  16. m-quinquies) gli atti e i provvedimenti adottati in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.
  17. m-sexies) i provvedimenti di espulsione dello straniero adottati dal Ministro dell'interno ai sensi degli articoli 9, comma 10, primo periodo, e 13, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e quelli adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155(4);
  18. m-septies) l'autorizzazione unica di cui agli articoli 52-bis e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, per le infrastrutture lineari energetiche, quali i gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti e le reti di trasporto di fluidi termici, ivi inclusi le opere, gli impianti e i servizi accessori connessi o funzionali all'esercizio degli stessi, i gasdotti e gli oleodotti necessari per la coltivazione e lo stoccaggio degli idrocarburi, nonché rispetto agli atti riferiti a tali infrastrutture inerenti alla valutazione ambientale strategica, alla verifica di assoggettabilità e alla valutazione di impatto ambientale e a tutti i provvedimenti, di competenza statale o regionale, indicati dall'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché agli atti che definiscono l'intesa Stato-regione(2);
  19. m-octies) i provvedimenti che si assumono lesivi di diritti sindacali del singolo militare o dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari che lo rappresenta(3);
  20. m-novies) i provvedimenti relativi alle procedure di risanamento e risoluzione delle controparti centrali di cui al regolamento (UE) 2021/23(5).

2. Tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, nonché quelli di cui all'articolo 62, comma 1, e quelli espressamente disciplinati nel presente articolo.

3. Salva l'applicazione dell'articolo 60, il tribunale amministrativo regionale chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare, accertata la completezza del contraddittorio ovvero disposta l'integrazione dello stesso, se ritiene, a un primo sommario esame, la sussistenza di profili di fondatezza del ricorso e di un pregiudizio grave e irreparabile, fissa con ordinanza la data di discussione del merito alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di deposito dell'ordinanza, disponendo altresì il deposito dei documenti necessari e l'acquisizione delle eventuali altre prove occorrenti. In caso di rigetto dell'istanza cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo grado, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale, che ne dà avviso alle parti.

4. Con l'ordinanza di cui al comma 3, in caso di estrema gravità ed urgenza, il tribunale amministrativo regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le opportune misure cautelari. Al procedimento cautelare si applicano le disposizioni del Titolo II del Libro II, in quanto non derogate dal presente articolo.

5. Quando almeno una delle parti, nell'udienza discussione, dichiara di avere interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo è pubblicato mediante deposito in segreteria, non oltre sette giorni dalla decisione della causa. La dichiarazione della parte è attestata nel verbale d'udienza.

6. La parte può chiedere al Consiglio di Stato la sospensione dell'esecutività del dispositivo, proponendo appello entro trenta giorni dalla relativa pubblicazione, con riserva dei motivi da proporre entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza ovvero entro tre mesi dalla sua pubblicazione. La mancata richiesta di sospensione dell'esecutività del dispositivo non preclude la possibilità di chiedere la sospensione dell'esecutività della sentenza dopo la pubblicazione dei motivi.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei giudizi di appello, revocazione e opposizione di terzo.

Note

(1) La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 650) che "Le disposizioni di cui ai commi da 647 a 649 si applicano anche ai processi ed alle controversie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge".
(2) La lettera m-septies) è stata inserita dall'art. 50-bis, comma 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76.
(3) Tale comma è stato modificato dall'art. 17, comma 3, della L. 28 aprile 2022, n. 46.
(4) La lettera m-sexies) è stata modificata dall'art. 1, comma 2 del D.L. 5 ottobre 2023, n. 133, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2023, n. 176.
(5) La lettera m-novies) è stata aggiunta dall'art. 22, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 6 dicembre 2023, n. 224.

Spiegazione dell'art. 119 Codice del processo amministrativo

La norma in esame si occupa di disciplinare il rito abbreviato.
Nello specifico, il legislatore detta particolari norme da applicare ai giudizi aventi ad oggetto le controversie relative alle materie facenti parte di un elenco tassativo.

In tutti i casi elencati, la speditezza che contraddistingue il rito impone che tutti i termini processuali ordinari siano dimezzati. Eccezionalmente non si dimezzano, nei giudizi di primo grado, i termini: La giurisprudenza (cfr. Ad. Plen. n. 5/2002) è ormai pacifica nell’ammettere che si dimezzi anche il termine per il deposito dell’appello.

Il TAR chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare, a meno che non decida con sentenza in forma semplificata:
  1. accerta la completezza del contraddittorio ovvero dispone l'integrazione dello stesso;
  2. fissa la data di discussione del merito con ordinanza se ritiene, a un primo sommario esame, la sussistenza di profili di fondatezza del ricorso e di un pregiudizio grave e irreparabile: la discussione, in particolare, sarà fissata per la prima udienza successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di deposito dell'ordinanza. Con questa ordinanza, in caso di estrema gravità ed urgenza, il TAR o il Consiglio di Stato possono anche disporre le opportune misure cautelari.;
  3. dispone, in tal caso, il deposito dei documenti necessari e l'acquisizione delle eventuali altre prove occorrenti.
In caso di rigetto dell'istanza cautelare da parte del TAR, ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo grado, la pronuncia di appello è trasmessa al TAR per la fissazione dell'udienza di merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale, che ne dà avviso alle parti.
Per il procedimento cautelare, comunque, il legislatore prevede che si applichino le disposizioni del Titolo II del Libro II, in quanto non derogate dal presente articolo.

La norma, conclusivamente, precisa che quando almeno una delle parti, nell'udienza discussione, dichiara di avere interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo è pubblicato mediante deposito in segreteria. Questo deposito deve avvenire entro 7 giorni dalla decisione della causa.

La parte può chiedere al Consiglio di Stato la sospensione dell'esecutività del dispositivo, proponendo appello entro 30 giorni dalla relativa pubblicazione, con riserva dei motivi da proporre entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza ovvero entro tre mesi dalla sua pubblicazione. La mancata richiesta di sospensione dell'esecutività del dispositivo non preclude la possibilità di chiedere la sospensione dell'esecutività della sentenza dopo la pubblicazione dei motivi.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei giudizi di appello, revocazione e opposizione di terzo.

Massime relative all'art. 119 Codice del processo amministrativo

Cons. Stato n. 142/2019

Nel caso in cui la domanda di annullamento degli atti di gara sia accompagnata da una domanda risarcitoria, e, a seguito della pronuncia di improcedibilità della prima, passata in giudicato, il giudizio è proseguito limitatamente alla condanna dell'Azienda al risarcimento per equivalente, il relativo giudizio di appello, riguardando un'azione risarcitoria, non soggiace al dimezzamento del termine ai sensi dell'art. 119, comma 1, lett. a) D.Lgs. 104/2010.

Cons. Stato n. 3756/2019

Nel processo amministravo, le regola della dimidiazione dei termini processuali ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 104/2010 trova applicazione anche rispetto al deposito del ricorso; conseguentemente è irricevibile il ricorso depositato oltre i termini previsti dalla citata norma.

Cons. Stato n. 2726/2019

Per le controversie relative a procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, sia per quel che concerne la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, che costituisce a tutti gli effetti il primo atto della procedura espropriativa, sia per quel che riguarda il decreto costitutivo di servitù coattiva in sanatoria ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001, trova applicazione la previsione dell'art. 119, comma 2 del D.Lgs. n. 104/2010 e, dunque, tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati.

Cons. Stato n. 6800/2018

Il ricorso per revocazione è irricevibile se viene notificato oltre il termine breve dimezzato di trenta giorni, risultante dal combinato disposto degli artt. 92, comma 2, 119, comma 2, 120, commi 3 e 11, D.Lgs. 104/2010, termine decorrente dal giorno in cui viene recuperato il documento decisivo rispetto alla pronuncia impugnata.

Cons. Stato n. 6459/2018

Il rito superspeciale previsto dall'art. 120, commi 2 bis e 6 bis, del D.Lgs. n. 104/2010 ha carattere derogatorio rispetto a quello di cui al precedente art. 119, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 104/2010 applicabile ai giudizi di impugnazione dei provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture.

Cons. Stato n. 6416/2018

Il provvedimento di acquisizione sanante che la Pubblica amministrazione adotta ai sensi dell'art. 42 bis, D.P.R. n. 327/2001, rientra nei provvedimenti per la cui impugnazione l'art. 119 del D.Lgs. n. 104/2010 contempla la dimidiazione dei termini.

Cons. Stato n. 6237/2018

Il contenzioso in materia di revisione dei prezzi dei contratti pubblici rientra fra le materie di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, e invece non figura affatto fra le fattispecie espressamente sottoposte dagli artt. 119 e 120 c.p.a. a riti accelerati ritenuti incompatibili con la possibilità di proporre il ricorso straordinario al Capo dello Stato. Tali disposizioni, infatti, includono le procedure di aggiudicazione ad evidenza pubblica ma non l'esecuzione del contratto in tal modo stipulato e in considerazione del loro carattere eccezionale non risultano neppure suscettibili di interpretazione analogica.

Cons. Stato n. 2533/2017

Deve ritenersi che anche le impugnazioni di affidamenti in house di contratti pubblici di lavori servizi e forniture siano soggette al "rito appalti" di cui agli artt. 119, comma 1, lett. a), e 120 del codice del processo amministrativo, con il corollario del dimezzamento del termine per proporre il ricorso di primo grado, ai sensi del comma 5 di quest'ultima disposizione.

Cons. Stato n. 22/2016

Il rito speciale previsto dagli artt. 119 e 120 del c.p.a. è applicabile alle procedure di affidamento di servizi in concessione.

Cons. Stato n. 3989/2014

L'art. 119, comma 1, lettera a) del codice del processo amministrativo, il quale prevede il rito abbreviato per le controversie relative ai "provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture", allorché usa il termine "affidamento di servizi", intende riferirsi sia agli appalti che alle concessioni di pubblico servizio, per chiare ragioni testuali e sistematiche: a) testuali, in quanto la norma considera in modo unitario la procedura di affidamento, senza operare alcuna distinzione tra appalti e concessioni di pubblici servizi; b) sistematiche, in quanto una disciplina differenziata dei due istituti si porrebbe in palese contrasto con le finalità perseguite dal legislatore, volte ad assicurare la massima speditezza nell'intera materia degli affidamenti pubblici di lavori, servizi e forniture, senza distinzione di sorta.

Cons. Stato n. 32/2012

In materia di procedura di dismissione di beni pubblici, l'applicazione dell'art. 23 bis L. Tar (ora art. 119 cod. proc. amm.), si riferisce non solo alle ampie operazioni di dismissione di beni pubblici ad uso residenziale, ma anche all'alienazione di singoli beni tramite cessione a titolo oneroso a società a responsabilità limitata di cartolarizzazione ed ai provvedimenti di qualificazione degli immobili come di pregio. Il rito abbreviato trova la sua ragion d'essere nell'esigenza che i giudizi in talune materie di particolare interesse, strategico o finanziario, dello Stato e della comunità vengano definiti con sollecitudine e con priorità rispetto al generalità delle controversie.

In materia di processo amministrativo, non possono trovare applicazione i principi enunciati dalla Cassazione in materia di erronea scelta del rito da parte del Giudice, secondo la quale rileva il rito adottato da quest'ultimo che, a prescindere dalla sua esattezza, costituisce per la parte il criterio di riferimento, anche ai fini del computo dei termini previsti per le attività processuali. Ne consegue che al fine della verifica se una determinata controversia rientri nell'ambito di applicazione di un rito speciale o del rito ordinario, sono irrilevanti il comportamento processuale delle parti o del giudice trattandosi di evenienze che non escludono ex se la doverosa applicazione del rito (ordinario o speciale), effettivamente stabilito dalla legge.

In materia di processo amministrativo, ove ricorrano un quadro normativo oscuro, o vi siano oscillazioni della giurisprudenza o della pubblica amministrazione, l'errore del giudice di primo grado può a sua volta essere giustificato da tali presupposti fattuali e pertanto essere considerato una concausa dell'errore della parte. Sul punto, il Giudice ha ritenuto che se in primo grado viene seguito il rito ordinario senza che nessuna delle parti, che anzi ne traggono vantaggio, né il giudice rilevino la necessità di seguire il rito speciale, e senza che vi siano altri indizi della necessità di seguire il rito speciale (qualificazione del ricorso nel registro dei ricorsi, misura del contributo unificato) si determina una situazione complessiva, oggettivamente e concretamente idonea a trarre in errore la parte. Sicché, la parte che, nel proporre appello, segue i termini del rito ordinario anziché quelli del rito speciale, incorre in un errore che può essere ritenuto scusabile.

In sede di ricevibilità del ricorso di primo grado, la tardività dello stesso si configura come vizio assoluto in quanto, decorso il termine legale ultimo, nessun giudice può occuparsi del ricorso. Ne consegue che il vizio in parola non è emendabile ed è rilevabile d'ufficio anche in sede di appello.

Cons. Stato n. 6638/2011

I termini relativi alle controversie ricomprese nel novero dei giudizi indicati dal comma 1 dell'art. 119, c.p.a. non possono essere ulteriormente dimezzabili per effetto della disposizione dell'art. 119, comma 2, c.p.a., giacché la citata norma, laddove prevede il dimezzamento di "tutti i termini processuali ordinari", fa appunto riferimento ai termini del rito ordinario e non anche a quelli previsti per i riti speciali (nella specie un giudizio di ottemperanza).

Cons. Stato n. 8155/2011

Nel rito abbreviato di cui all'art. 23 bis, L. 6 dicembre 1971 n. 1034, in cui il termine per il deposito del ricorso è di quindici giorni, decorrenti da quando si perfeziona l'ultima notificazione, nel caso in cui la notificazione avvenga a mezzo del servizio postale, e dunque si perfezioni in momenti diversi per l'autore e per il destinatario della notificazione, al fine del decorso del termine per il deposito del ricorso occorre comunque avere riguardo al momento in cui la notificazione si perfeziona per il destinatario.

Cons. Stato n. 10/2011

La controversia avente ad oggetto la costituzione, da parte di un'Università, di una società di engineering totalmente partecipata, inizialmente, dall'università medesima, mediante scissione di una precedente società a totale partecipazione universitaria non è soggetta al rito abbreviato di cui all'art. 23 bis, L. Tar (oggi art. 119 c.p.a.), in quanto si è al di fuori sia della procedura di affidamento di incarico di progettazione lett. a), che postula un ruolo dell'Ente pubblico come stazione appaltante e non come operatore economico, sia dell'attività tecnico-amministrativa connessa, non essendovi una connessione immediata e diretta tra la costituzione della società e il ruolo di stazione appaltante e/o operatore economico dell'Università. La vicenda societaria esula anche dal campo di applicazione della lett. e) del citato art. 23 bis atteso che non si tratta di costituzione di una società da parte di un ente locale, ma da parte di un'Università; non vi è stata procedura di privatizzazione atteso che da una società a totale partecipazione pubblica sono derivate due società parimenti a totale partecipazione pubblica e non vi è stata dismissione di imprese o beni pubblici.

Cons. Stato n. 2257/2011

Alla notifica dei motivi aggiunti, sia se proposti avverso atti nuovi che avverso lo stesso provvedimento censurato con l'atto introduttivo del giudizio, non si applica il dimezzamento dei termini dell'art. 23 bis L. 6 dicembre 1971, n. 1034, ravvisandosi la necessità di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa, che sarebbe eccessivamente compresso per effetto dell'abbreviazione anche di questo termine.

Cons. Stato n. 1175/2011

Nell'ambito delle materie soggette ai termini dimidiati ex art. 23 bis L. n. 1034/1971, è riconoscibile l'errore scusabile al ricorrente che non abbia rispettato i termini per la proposizione dell'appello nel caso in cui il Giudice non abbia applicato le regole del relativo rito speciale (nella specie il Tar non aveva depositato il dispositivo della sentenza entro sette giorni dalla camera di consiglio come previsto dall'art. 23 bis).

Cons. Stato n. 25/2011

Va sospeso il dispositivo di sentenza sino alla pubblicazione della motivazione della sentenza che definisce la causa nel merito. Infatti, nel processo amministrativo, se con la pubblicazione del dispositivo della sentenza si determina l'effetto risolutivo della misura cautelare, è solo con la pubblicazione della motivazione che la parte soccombente è posta in condizione di conoscere le ragioni della decisione e conseguentemente di autodeterminarsi circa la proprie scelte, sia sostanziali che processuali.

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