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Articolo 164 Codice dei contratti pubblici [ABROGATO]

(D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50)

[Aggiornato al 01/07/2023]

Oggetto e ambito di applicazione

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 164 Codice dei contratti pubblici [ABROGATO]

Provvedimento abrogato dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
Si rimanda all'art. 226, comma 2 del predetto decreto legislativo per le norme di carattere transitorio.

[1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 346 del TFUE, le disposizioni di cui alla presente Parte definiscono le norme applicabili alle procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi indette dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché dagli enti aggiudicatori qualora i lavori o i servizi siano destinati ad una delle attività di cui all'allegato II. In ogni caso, le disposizioni della presente Parte non si applicano ai provvedimenti, comunque denominati, con cui le amministrazioni aggiudicatrici, a richiesta di un operatore economico, autorizzano, stabilendone le modalità e le condizioni, l'esercizio di un'attività economica che può svolgersi anche mediante l'utilizzo di impianti o altri beni immobili pubblici.

2. Alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, del presente codice, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione.

3. I servizi non economici di interesse generale non rientrano nell'ambito di applicazione della presente Parte.

4. Agli appalti di lavori pubblici affidati dai concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici, si applicano, salvo che non siano derogate nella presente parte, le disposizioni del presente codice.

5. I concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, per gli appalti di lavori affidati a terzi sono tenuti all'osservanza della presente Parte nonché le disposizioni di cui alle parti I e II in materia di subappalto, progettazione, collaudo e piani di sicurezza, non derogate espressamente dalla presente parte.]

Massime relative all'art. 164 Codice dei contratti pubblici [ABROGATO]

Cons. giust. amm. Sicilia n. 217/2018

In materia di concessioni di servizi, il rapporto tra la disciplina dettata dal codice dei contratti pubblici e le disposizioni contenute nelle discipline settoriali previgenti richiede una specifica valutazione, alla luce dei principi generali sulla successione delle leggi nel tempo.

Cons. Stato n. 655/2018

Dal combinato disposto degli artt. 179, commi 1 e 2, e 164, c. 2, D.Lgs. n. 50 del 2016, deriva l'inapplicabilità ai contratti di partenariato pubblico privato, disciplinati dal successivo art. 180 dell'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del predetto Codice, (Parte II, Titolo III), trattandosi di un istituto che soccorre alla carenza dei requisiti tecnici, organizzativi e finanziari da parte di un concorrente, che non trova spazio nel rinvio interno, circoscritto ad un elenco tassativo e chiuso di ipotesi, qual è quello operato dall'art. 164, c. 2, cit. Peraltro, l'esclusione dell'avvalimento nelle gare indette per la selezione del socio privato della società mista trova conferma anche dall'esame della specifica disciplina delle società miste contenuta nell'art. 17, c. 2, D.Lgs. n. 175 del 2016, ai sensi dei quale è il socio privato che "deve possedere i requisiti di qualificazione in relazione alle prestazioni per cui la società è stata costituita". L'avvalimento è principio generale dell'outsourcing, cioè dell'esternalizzazione intesa quale modalità di erogazione dei pubblici servizi con relativo affidamento a operatori economici esterni affinché, assuntone l'obbligo contrattuale, rendano il servizio, assicurandone la fruizione da parte della collettività di riferimento, dietro corrispettivo ovvero traendone un profitto.

Cons. Stato n. 4125/2017

L'art. 164, c. 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, prevede l'applicabilità anche alle concessioni delle previsioni del titolo II del codice (e, quindi anche dell'art. 36), sulla base di una valutazione di compatibilità. Del resto, anche nell'art. 30, c. 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il principio della rotazione deve ritenersi implicitamente richiamato, attraverso il riferimento più generale al principio di libera concorrenza di cui il criterio in esame costituisce espressione.

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