Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 655 del 31 gennaio 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

Dal combinato disposto degli artt. 179, commi 1 e 2, e 164, c. 2, D.Lgs. n. 50 del 2016, deriva l'inapplicabilità ai contratti di partenariato pubblico privato, disciplinati dal successivo art. 180 dell'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del predetto Codice, (Parte II, Titolo III), trattandosi di un istituto che soccorre alla carenza dei requisiti tecnici, organizzativi e finanziari da parte di un concorrente, che non trova spazio nel rinvio interno, circoscritto ad un elenco tassativo e chiuso di ipotesi, qual è quello operato dall'art. 164, c. 2, cit. Peraltro, l'esclusione dell'avvalimento nelle gare indette per la selezione del socio privato della società mista trova conferma anche dall'esame della specifica disciplina delle società miste contenuta nell'art. 17, c. 2, D.Lgs. n. 175 del 2016, ai sensi dei quale è il socio privato che "deve possedere i requisiti di qualificazione in relazione alle prestazioni per cui la società è stata costituita". L'avvalimento è principio generale dell'outsourcing, cioè dell'esternalizzazione intesa quale modalità di erogazione dei pubblici servizi con relativo affidamento a operatori economici esterni affinché, assuntone l'obbligo contrattuale, rendano il servizio, assicurandone la fruizione da parte della collettività di riferimento, dietro corrispettivo ovvero traendone un profitto.

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