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Articolo 102 Codice dei contratti pubblici [ABROGATO]

(D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50)

[Aggiornato al 01/07/2023]

Collaudo e verifica di conformitą

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 102 Codice dei contratti pubblici [ABROGATO]

Provvedimento abrogato dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
Si rimanda all'art. 226, comma 2 del predetto decreto legislativo per le norme di carattere transitorio.

[1. Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dei lavori per i lavori e al direttore dell'esecuzione del contratto per i servizi e forniture.

2. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Per i contratti pubblici di lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 il certificato di collaudo, nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8, può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento. Nei casi di cui al presente comma il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

3. Il collaudo finale o la verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8,di particolare complessità dell'opera o delle prestazioni da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

4. [All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.] (1)

5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

6. Per effettuare le attività di collaudo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza come previsto al comma 8 del presente articolo. Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto, per i dipendenti della stazione appaltante, nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all' articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 . Per i lavori, tra i dipendenti della stazione appaltante ovvero tra i dipendenti delle altre amministrazioni, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8.

7. Non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformità:

  1. a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attività di servizio e, per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 a quelli in quiescenza nella regione/regioni ove è stata svolta l'attività di servizio;
  2. b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in servizio, ovvero in trattamento di quiescenza per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 ubicati nella regione/regioni ove è svolta per i dipendenti in servizio, ovvero è stata svolta per quelli in quiescenza, l'attività di servizio;
  3. c) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto;
  4. d) a coloro che hanno, comunque, svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare;
  5. d-bis) a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara.

8. Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono disciplinate e definite le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato ai sensi del comma 2. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 16, anche con riferimento al certificato di regolare esecuzione, rilasciato ai sensi del comma 2. [Nel medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità e le procedure di predisposizione degli albi dei collaudatori, di livello nazionale e regionale, nonché i criteri di iscrizione secondo requisiti di moralità, competenza e professionalità.](2)

9. Al termine del lavoro sono redatti:

  1. a) per i beni del patrimonio culturale un consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori o , nel caso di interventi su beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e a materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, da restauratori di beni culturali, ai sensi dalla normativa vigente, quale ultima fase del processo della conoscenza e del restauro e quale premessa per il futuro programma di intervento sul bene; i costi per la elaborazione del consuntivo scientifico sono previsti nel quadro economico dell'intervento;
  2. b) l'aggiornamento del piano di manutenzione;
  3. c) una relazione tecnico-scientifica redatta dai professionisti afferenti alle rispettive competenze, con l'esplicitazione dei risultati culturali e scientifici raggiunti.]

Note

(1) Comma abrogato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
(2) Periodo soppresso dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, N. 55.

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S. chiede
mercoledģ 15/02/2023 - Sicilia
“Spett.le Brocardi

Con il vostro aiuto, vorrei configurare normativamente il rapporto che intercorre tra il Comune X e un collaudatore, a seguito della stipula di una convenzione urbanistica tra una Società Y e il Comune X, in cui si prevede, per la realizzazione di un’opera pubblica, la scelta del collaudatore in capo al Comune e il pagamento dell’attività professionale dello stesso in capo alla Società ma per il tramite delle casse comunali.
Riporto esattamente l’articolo della convenzione oggetto di maggiore disquisizione: “La Società si impegna, cosi come previsto nel progetto di che trattasi, a farsi carico del pagamento delle parcelle del Collaudatore sia statico che amministrativo in corso d'opera che verranno liquidate direttamente dall'Impresa previa certificazione del R.U.P. e delle spettanze dovute al Responsabile del procedimento mediante versamento alle casse comunali che provvederà relativo pagamento.”
La società oggi è fallita, il Comune non ha avuto alcun versamento di somme da parte della stessa e il collaudatore emette fattura nei confronti del Comune per il pagamento.
Il Comune è obbligato a pagare il collaudatore per il collaudo realizzato, nonostante spettasse formalmente alla Società, ma per mezzo di un versamento alle casse comunali? Il rapporto obbligatorio eventualmente intercorrente tra collaudatore e comune in che fattispecie civilistica potrebbe configurarsi?

p.s. Il comune non è stato ammesso alla massa passiva della Società debitrice.

Ringraziandovi anticipatamente, porgo cordiali saluti.”
Consulenza legale i 22/02/2023
In primo luogo, si osserva che nel quesito manca il riferimento temporale della stipula della convenzione urbanistica, ma – visto che si dovrebbe trattare di eventi recenti – ai fini della risposta si assumerà l’applicabilità della normativa oggi vigente.

Tanto premesso, va notato che nell’ambito delle convenzioni urbanistiche il privato generalmente si assume l’onere di realizzare determinate opere di urbanizzazione concordate con la P.A. a scomputo degli oneri dovuti per gli interventi edificatori che intende eseguire in forza della convenzione.
Tali opere poi vengono cedute al Comune dopo il relativo collaudo, che certifica che quanto fatto dal privato sia corretto e conforme al progetto e alle regole dell’arte.
Il collaudo è, dunque, un’attività fondamentale ai fini della presa in carico da parte dell’Amministrazione delle opere previste nella convenzione stessa.
Come ormai già ampiamente chiarito a livello normativo e giurisprudenziale, tali opere di urbanizzazione a scomputo – anche se assunte dall’operatore privato - sono vere e proprie opere pubbliche, con tutto quello che ne consegue in termini di applicabilità del Codice degli appalti.
Da tutto quanto sopra esposto, sembra, dunque, che il rapporto si instauri esclusivamente tra il collaudatore e il Comune, secondo lo schema di cui all’art. 102, D.Lgs. n. 50/2016, in quanto – come sopra visto - il collaudatore svolge la propria prestazione d’opera esclusivamente a favore dell’Ente.

Nel caso di specie, secondo quanto riportato nel quesito, il collaudatore è stato infatti scelto dal Comune, mentre l’operatore privato è solo tenuto al rimborso alla P.A. dei compensi versati al professionista, senza che tra questi ultimi due soggetti intercorra alcun rapporto o vincolo contrattuale diretto.
A meno che non esistano altri accordi o altre clausole rilevanti di cui lo scrivente non è stato portato a conoscenza, sembra perciò che il Comune non possa negare il pagamento di tali compensi sulla base del fallimento dell’operatore privato, posto che si tratta di una circostanza estranea al rapporto con il collaudatore, il quale, avendo svolto le prestazioni che sono gli state affidate, ha quindi maturato il diritto alla giusta compensazione.