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Articolo 33 Codice dei contratti pubblici [ABROGATO]

(D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50)

[Aggiornato al 01/07/2023]

Controlli sugli atti delle procedure di affidamento

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 33 Codice dei contratti pubblici [ABROGATO]

Provvedimento abrogato dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
Si rimanda all'art. 226, comma 2 del predetto decreto legislativo per le norme di carattere transitorio.

[1. La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

2. L'eventuale approvazione del contratto stipulato avviene nel rispetto dei termini e secondo procedure analoghe a quelle di cui al comma 1. L'approvazione del contratto è sottoposta ai controlli previsti dai rispettivi ordinamenti delle stazioni appaltanti.]

Massime relative all'art. 33 Codice dei contratti pubblici [ABROGATO]

Cons. Stato n. 1887/2019

In tema di valutazione delle offerte, nessuna regola vieta l'omogeneità delle valutazioni da parte dei commissari, non potendo desumersi da essa alcuna illegittimità di queste. Infatti, detta regola, non può trasmodare in alcun modo nell'apposizione di un obbligo di esprimere un giudizio differenziato da parte di ciascun commissario nella valutazione delle offerte e l'omologazione dei punteggi non costituisce un sintomo certo di illegittimità. L'analitica predeterminazione (a monte) dei criteri di valutazione, con la previsione di un range fra un minimo ed un massimo, fa sì che l'attribuzione (a valle) del punteggio alfa-numerico ai singolo elemento di valutazione dell'offerta economica più vantaggiosa soddisfi l'onere motivazionale, in misura tale da consentire il sindacato di legittimità. Una volta che sia considerata corretta la valutazione dell'offerta tecnica mediante attribuzione del punteggio numerico, in quanto idonea a dimostrare la logicità e la congruità del giudizio tecnico espresso dalla commissione giudicatrice, esulano dal sindacato di legittimità le valutazioni operate dalla Commissione che possano di fatto tradursi in un riesame di esse fino a sovrapporsi al giudizio riservato alla Stazione appaltante.

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