Consiglio di Stato Sez. VI sentenza n. 1887 del 21 marzo 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di valutazione delle offerte, nessuna regola vieta l'omogeneità delle valutazioni da parte dei commissari, non potendo desumersi da essa alcuna illegittimità di queste. Infatti, detta regola, non può trasmodare in alcun modo nell'apposizione di un obbligo di esprimere un giudizio differenziato da parte di ciascun commissario nella valutazione delle offerte e l'omologazione dei punteggi non costituisce un sintomo certo di illegittimità. L'analitica predeterminazione (a monte) dei criteri di valutazione, con la previsione di un range fra un minimo ed un massimo, fa sì che l'attribuzione (a valle) del punteggio alfa-numerico ai singolo elemento di valutazione dell'offerta economica più vantaggiosa soddisfi l'onere motivazionale, in misura tale da consentire il sindacato di legittimità. Una volta che sia considerata corretta la valutazione dell'offerta tecnica mediante attribuzione del punteggio numerico, in quanto idonea a dimostrare la logicità e la congruità del giudizio tecnico espresso dalla commissione giudicatrice, esulano dal sindacato di legittimità le valutazioni operate dalla Commissione che possano di fatto tradursi in un riesame di esse fino a sovrapporsi al giudizio riservato alla Stazione appaltante.

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