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Articolo 10 Codice dei contratti pubblici [ABROGATO]

(D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50)

[Aggiornato al 01/07/2023]

Contratti nel settore dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 10 Codice dei contratti pubblici [ABROGATO]

Provvedimento abrogato dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
Si rimanda all'art. 226, comma 2 del predetto decreto legislativo per le norme di carattere transitorio.

[1. Le disposizioni del presente codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione nei settori speciali che sono aggiudicati o organizzati dalle amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una o più delle attività di cui agli articoli da 115 a 121 e sono aggiudicati per l'esercizio di tali attività, né agli appalti pubblici esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni relative ai settori speciali, in forza degli articoli 8, 13 e 15, né agli appalti aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice che fornisce servizi postali, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, lettera b), per il perseguimento delle seguenti attività:

  1. a) servizi speciali connessi a strumenti elettronici ed effettuati interamente per via elettronica, compresa la trasmissione sicura per via elettronica di documenti codificati, servizi di gestione degli indirizzi e la trasmissione della posta elettronica registrata;
  2. b) servizi finanziari identificati con i codici del CPV da 66100000-1 a 66720000-3 e rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 17, comma 1, lettera e), compresi in particolare i vaglia postali e i trasferimenti da conti correnti postali;
  3. c) servizi di filatelia;
  4. d) servizi logistici, ossia i servizi che associano la consegna fisica o il deposito di merci ad altre funzioni non connesse ai servizi postali.]

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