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Articolo 121 Codice dei contratti pubblici [ABROGATO]

(D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50)

[Aggiornato al 01/07/2023]

Estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 121 Codice dei contratti pubblici [ABROGATO]

Provvedimento abrogato dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
Si rimanda all'art. 226, comma 2 del predetto decreto legislativo per le norme di carattere transitorio.

[1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle attività relative allo sfruttamento di un'area geografica, ai seguenti fini:

  1. a) estrazione di gas o di petrolio;
  2. b) prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi.

2. Rimangono escluse le attività relative allo sfruttamento di un'area geografica, ai fini di prospezione di petrolio e gas naturale, nonché di produzione di petrolio, in quanto attività direttamente esposte alla concorrenza su mercati liberamente accessibili.]

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