Cons. Stato n. 13/2017
                                      Il  combinato  disposto  nell'ordine  logico  dell'art.  157,  comma  2,  dell'art.  141,  comma  5,  dell'art. 140, comma 1 e dell'art. 139, comma 5 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, deve interpretarsi nel senso che il  vincolo  preliminare  nascente  dalle  proposte  di dichiarazione  di  notevole  interesse  pubblico formulate prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo come modificato con il D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e con il D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63 cessa qualora il relativo procedimento non si sia concluso  entro  180  giorni.  Il  termine  di  efficacia  di 180  giorni  del  vincolo  preliminare  nascente  dalle proposte  di  dichiarazione  di  notevole  interesse pubblico  formulate  prima  dell'entrata  in  vigore del D.Lgs.  22  gennaio  2004,  n.  42  decorre  dalla pubblicazione  della  presente  sentenza.  L'Adunanza Plenaria  del  Consiglio  di  Stato  può  modulare  la portata  temporale  delle  proprie  pronunce,  in particolare  limitandone  gli  effetti  al  futuro,  al verificarsi delle  seguenti  condizioni: a)  un'obiettiva  e rilevante incertezza circa la portata delle disposizioni  da  interpretare;  b)  l'esistenza  di  un orientamento  prevalente  contrario  all'interpretazione adottata; c) la necessità di tutelare uno o più principi  costituzionali  o,  comunque,  di  evitare  gravi ripercussioni socio-economiche. Il vincolo preliminare nascente dalle proposte di dichiarazione di  notevole  interesse  pubblico  formulate  prima dell'entrata  in  vigore  del  medesimo  decreto legislativo - come modificato con il D.Lgs. 24 marzo 2006,  n.  157  e  con  il  D.Lgs.  26  marzo  2008,  n.  63 - cessa  qualora  il  relativo  procedimento  non  si  sia concluso entro 180 giorni. Ai sensi degli artt. 157, 2° comma,  141,  5°  comma,  140,  1°  comma,  e  139,  5° comma,  D.Lgs.  22  gennaio  2004,  n.  42,  il  vincolo preliminare che deriva dalle proposte di dichiarazione  di  notevole  interesse  pubblico formulate prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo cessa se il relativo procedimento non si sia concluso nei centottanta giorni successivi a  tale  entrata  in  vigore.
                                                        
                 
                            
                  Corte cost. n. 22/2016
                                      È  inammissibile,  data  la  natura  ancipite  che pone  una  alternativa  non  risolvibile  dalla  Corte costituzionale,  la  questione  di  legittimità  costituzionale dell'art. 142, 1° comma, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, nella parte in cui non prevede tra i beni paesaggistici  sottoposti  a  vincolo  ex  lege  i  siti tutelati dall'UNESCO, ovvero degli artt. 134, 136, 139, 140,  141  stesso  D.Lgs.,  nella  parte  in  cui  non prevedono  per  i  medesimi  siti  un  obbligo  in  capo all'amministrazione di apposizione in via provvedimentale  del  vincolo paesaggistico,  in riferimento agli artt. 9 e 117, 1° comma, Cost. Sono inammissibili  le  questioni  di  legittimità  costituzionale degli  artt.  134,  136, 139,  140  141  e  142, comma  1,  del D.Lgs.  22  gennaio  2004,  n.  42,  sollevate  in  riferimento agli artt. 9 e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui non prevedono in capo all'amministrazione comunale un obbligo di apposizione in via provvedimentale del vincolo paesaggistico  a  tutela  dei  siti  UNESCO  del  proprio territorio,  né  includono  tali  siti  tra  i  beni  paesaggistici sottoposti a vincolo ex lege; e dell'art. 142, comma 2, lett. a), del medesimo decreto - nella parte in cui non sottrae le  aree  urbane  riconosciute  e  tutelate  come  patrimonio UNESCO  dalla  possibilità  di  una  deroga  al  regime  di autorizzazione paesaggistica previsto per le zone A e B del  territorio  comunale - in  relazione  ai  parametri interposti  di  cui  agli  artt.  4  e  5  della  convenzione UNESCO.  Le  questioni  sono  state  infatti  formulate  in modo ancipite, prospettate  cioè  in  forma  alternativa  e  non  spetta  alla  Corte l'opzione  per  l'una  o  le  altre.
                                                        
                 
                            
                  Cons. Stato n. 3851/2010
                                      Il  vincolo  paesaggistico  sancito  dal  D.M.  23  luglio 2009,  (recante  "Dichiarazione  di  notevole  interesse pubblico  per  l'intero  territorio  dei  comuni  di Cercemaggiore - Cercepiccola - San  Giuliano  del Sannio, in provincia di Campobasso") non è opponibile, in  applicazione  del  D.Lgs.  n.  42  del  2004,  a  chi  ha ottenuto  in  epoca  anteriore  un'autorizzazione  unica  ad effettuare  interventi  edilizi,  non  realizzati  non  per  fatto proprio ma in virtù della sospensione disposta in seguito a  ricorso  giurisdizionale  (conclusosi,  peraltro,  nel  caso specifico, in senso favorevole al titolare dell'autorizzazione unica). In armonia con una corretta interpretazione degli artt. 139 e 146 del D.Lgs. n. 42 del  2004 infatti,  la  richiesta  di  autorizzazione paesaggistica non è necessaria e, quindi, non opera il  vincolo  paesaggistico,  nell'ipotesi  in  cui  gli interventi  edilizi,  già  autorizzati  dal  punto  di  vista edilizio o paesaggistico in applicazione di un regime precedente,  siano  già  iniziati  ovvero  l'esecuzione non  sia  stata  iniziata  entro  i  termini  per  factum principis non imputabile al soggetto autorizzato. In siffatte  ipotesi  opera  il  principio  della  tutela  dell'affidamento  in  virtù  del  quale  colui  che  abbia  ottenuto validamente  un  titolo  edilizio  non  può  vedere  vanificata l'acquisizione del relativo diritto dalla sopravvenienza di un  vincolo  paesaggistico  precedentemente  non operante.