Consiglio di Stato Sez. VI sentenza n. 3851 del 17 giugno 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

Il vincolo paesaggistico sancito dal D.M. 23 luglio 2009, (recante "Dichiarazione di notevole interesse pubblico per l'intero territorio dei comuni di Cercemaggiore - Cercepiccola - San Giuliano del Sannio, in provincia di Campobasso") non è opponibile, in applicazione del D.Lgs. n. 42 del 2004, a chi ha ottenuto in epoca anteriore un'autorizzazione unica ad effettuare interventi edilizi, non realizzati non per fatto proprio ma in virtù della sospensione disposta in seguito a ricorso giurisdizionale (conclusosi, peraltro, nel caso specifico, in senso favorevole al titolare dell'autorizzazione unica). In armonia con una corretta interpretazione degli artt. 139 e 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004 infatti, la richiesta di autorizzazione paesaggistica non è necessaria e, quindi, non opera il vincolo paesaggistico, nell'ipotesi in cui gli interventi edilizi, già autorizzati dal punto di vista edilizio o paesaggistico in applicazione di un regime precedente, siano già iniziati ovvero l'esecuzione non sia stata iniziata entro i termini per factum principis non imputabile al soggetto autorizzato. In siffatte ipotesi opera il principio della tutela dell'affidamento in virtù del quale colui che abbia ottenuto validamente un titolo edilizio non può vedere vanificata l'acquisizione del relativo diritto dalla sopravvenienza di un vincolo paesaggistico precedentemente non operante.

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