(massima n. 1)
            Il  vincolo  paesaggistico  sancito  dal  D.M.  23  luglio 2009,  (recante  "Dichiarazione  di  notevole  interesse pubblico  per  l'intero  territorio  dei  comuni  di Cercemaggiore - Cercepiccola - San  Giuliano  del Sannio, in provincia di Campobasso") non è opponibile, in  applicazione  del  D.Lgs.  n.  42  del  2004,  a  chi  ha ottenuto  in  epoca  anteriore  un'autorizzazione  unica  ad effettuare  interventi  edilizi,  non  realizzati  non  per  fatto proprio ma in virtù della sospensione disposta in seguito a  ricorso  giurisdizionale  (conclusosi,  peraltro,  nel  caso specifico, in senso favorevole al titolare dell'autorizzazione unica). In armonia con una corretta interpretazione degli artt. 139 e 146 del D.Lgs. n. 42 del  2004 infatti,  la  richiesta  di  autorizzazione paesaggistica non è necessaria e, quindi, non opera il  vincolo  paesaggistico,  nell'ipotesi  in  cui  gli interventi  edilizi,  già  autorizzati  dal  punto  di  vista edilizio o paesaggistico in applicazione di un regime precedente,  siano  già  iniziati  ovvero  l'esecuzione non  sia  stata  iniziata  entro  i  termini  per  factum principis non imputabile al soggetto autorizzato. In siffatte  ipotesi  opera  il  principio  della  tutela  dell'affidamento  in  virtù  del  quale  colui  che  abbia  ottenuto validamente  un  titolo  edilizio  non  può  vedere  vanificata l'acquisizione del relativo diritto dalla sopravvenienza di un  vincolo  paesaggistico  precedentemente  non operante.