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Articolo 389 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Entrata in vigore

Dispositivo dell'art. 389 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Il presente decreto entra in vigore il 15 luglio 2022, salvo quanto previsto al comma 2(1).

1-bis. [[ABROGATO]](2).

2. Gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, come modificati dagli articoli 385 e 386 del presente codice, si applicano anche nelle more dell'adozione dei decreti di cui agli articoli 3, comma 7-bis, e 4, comma 1-bis, del predetto decreto legislativo e il contenuto della fideiussione e della polizza assicurativa è determinato dalle parti nel rispetto di quanto previsto dalle richiamate disposizioni. Fermo quanto previsto dal periodo precedente, le disposizioni di cui al decreto adottato ai sensi del predetto articolo 4, comma 1-bis, non si applicano agli immobili per i quali il titolo edilizio sia stato rilasciato prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto(3).

Note

(1) Comma modificato dapprima dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147 e, successivamente, dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.
(2) Comma abrogato dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.
(3) Comma modificato dal D. L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14.

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Consulenze legali
relative all'articolo 389 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Giorgio M. chiede
venerdģ 17/04/2020 - Piemonte
“Buongiorno. Mi riferisco al codice crisi impresa. Il DPCM ha prolungato i tempi dell'applicazione ma, a mio avviso non è chiaro perchè, alcune azioni di detto codice erano già in fase di applicazione. Sono state rinviate anch'esse? In particolare è stata rinviata l'applicazione dei sistemi di allerta?”
Consulenza legale i 23/04/2020
Il Decreto-legge n. 23 dell’8 aprile 2020 all’art. 5 dispone che “all’art. 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Il presente decreto entra in vigore il 1 settembre 2021, salvo quanto previsto al comma 2”.

Si invita a leggere l'attuale formulazione dell'art. 389 del Codice della Crisi, come modificato dal predetto Decreto-legge.

Sostanzialmente, e venendo alla risposta al quesito, lo slittamento al 1 settembre del 2021 riguarda tutta la normativa prevista dal nuovo Codice della crisi, ad eccezione di quelle norme indicate nel secondo comma che erano già entrate in vigore al 16 marzo 2019 (ovvero entro il 30 giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di detto Codice).

Pertanto, anche la normativa sui sistemi di allerta, previsti all’art. 14 e ss. del Codice della Crisi si applicherà solamente a partire dal 1 settembre 2021.

La ratio di tale proroga per il caso del sistema di allerta viene, peraltro, ben evidenziata nella Relazione Illustrativa del Governo al Decreto-legge sopra richiamato: “il sistema di allerta è stato concepito per operare in un contesto economico stabile dove la crisi può essere ricondotta a specifiche situazioni aziendali e non ad una situazione generalizzata di difficoltà quale quella che ragionevolmente dovremo affrontare nei prossimi mesi”.