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Articolo 312 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Ripartizione dell'attivo

Dispositivo dell'art. 312 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono distribuite secondo l'ordine stabilito nell'articolo 221.

2. Previo parere del comitato di sorveglianza, e con l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione, il commissario può distribuire acconti parziali a tutti i creditori o ad alcune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attività e accertate tutte le passività.

3. Le domande tardive per l'ammissione di crediti o per il riconoscimento dei diritti reali non pregiudicano le ripartizioni già avvenute, e possono essere fatte valere sulle somme non ancora distribuite, osservate le disposizioni dell'articolo 225.

4. Alle ripartizioni parziali si applicano le disposizioni dell'articolo 227.

Massime relative all'art. 312 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Cass. civ. n. 27163/2023

La sentenza di condanna pronunciata nei confronti di soggetto solo successivamente sottoposto a liquidazione coatta amministrativa e non ancora passata in giudicato č opponibile alla procedura concorsuale, nel senso che il creditore, sulla base della sentenza impugnata, deve essere ammesso al passivo con riserva, mentre il commissario, a norma dell'art. 96, comma 2, n. 3, legge fall., puō proseguire nella fase di impugnazione il relativo giudizio, che non diventa pertanto improcedibile. Siffatto principio normativo conserva piena efficacia anche con riferimento all'attuale disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 14 del 2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), i cui artt. 204, comma 2, lett. c, 227, comma 1, 310 e 312, comma 4, contengono disposizioni del tutto analoghe a quelle contenute nei citati articoli della legge fall. 

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