Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 27163 del 22 settembre 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

La sentenza di condanna pronunciata nei confronti di soggetto solo successivamente sottoposto a liquidazione coatta amministrativa e non ancora passata in giudicato è opponibile alla procedura concorsuale, nel senso che il creditore, sulla base della sentenza impugnata, deve essere ammesso al passivo con riserva, mentre il commissario, a norma dell'art. 96, comma 2, n. 3, legge fall., può proseguire nella fase di impugnazione il relativo giudizio, che non diventa pertanto improcedibile. Siffatto principio normativo conserva piena efficacia anche con riferimento all'attuale disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 14 del 2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), i cui artt. 204, comma 2, lett. c, 227, comma 1, 310 e 312, comma 4, contengono disposizioni del tutto analoghe a quelle contenute nei citati articoli della legge fall. 

(massima n. 2)

Il giudizio di condanna instaurato contro una società poi sottoposta a liquidazione coatta amministrativa non diventa improcedibile per effetto di tale procedura, ove la sentenza di merito, sebbene di natura non definitiva, sia già stata pronunciata. In tal caso il creditore deve essere ammesso al passivo con riserva e il commissario può decidere di proseguire il giudizio nella fase di impugnazione.

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