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Articolo 295 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Liquidazione coatta amministrativa e liquidazione giudiziale

Dispositivo dell'art. 295 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa non sono soggette a liquidazione giudiziale, salvo che la legge diversamente disponga.

2. Quando la legge ammette la procedura di liquidazione coatta amministrativa e quella di liquidazione giudiziale, la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa preclude l'apertura della liquidazione giudiziale.

Massime relative all'art. 295 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Cass. civ. n. 27163/2023

Il giudizio di condanna instaurato contro una società poi sottoposta a liquidazione coatta amministrativa non diventa improcedibile per effetto di tale procedura, ove la sentenza di merito, sebbene di natura non definitiva, sia già stata pronunciata. In tal caso il creditore deve essere ammesso al passivo con riserva e il commissario può decidere di proseguire il giudizio nella fase di impugnazione.

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