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Articolo 253 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Nuova proposta di concordato

Dispositivo dell'art. 253 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Reso esecutivo il nuovo stato passivo, il proponente è ammesso a presentare una nuova proposta di concordato. Questo non può tuttavia essere omologato se prima dell'udienza a ciò destinata non sono depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le somme occorrenti per il suo integrale adempimento o non sono prestate garanzie equivalenti.

Spiegazione dell'art. 253 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma prevede che, in caso di annullamento o di risoluzione del concordato, il proponente possa presentare una nuova proposta concordataria, a patto che risultino in tal caso depositate integralmente le somme destinate al suo adempimento oppure rilasciate idonee garanzie.

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