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Articolo 252 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Effetti della riapertura della liquidazione giudiziale

Dispositivo dell'art. 252 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Nei casi di risoluzione o annullamento del concordato, gli effetti della riapertura della liquidazione giudiziale sono regolati dagli articoli 238 e 239.

2. Possono essere riproposte le azioni revocatorie già iniziate e interrotte per effetto del concordato.

3. I creditori anteriori conservano le garanzie per le somme ancora ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato e non sono tenuti a restituire quanto hanno già riscosso.

4. Essi concorrono per l'importo del primitivo credito, detratta la parte riscossa in parziale esecuzione del concordato.

Spiegazione dell'art. 252 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

In caso di annullamento o di risoluzione del concordato, la norma dichiara applicabili alla fattispecie gli articoli 238-239 in tema di effetti derivanti dalla ri-apertura della procedura di liquidazione giudiziale. Pertanto, i creditori potranno concorrere alle nuove ripartizioni e far valere le somme loro dovute, detratto quanto hanno percepito in esecuzione del concordato (i pagamenti effettuati in ragione del concordato non sono dunque revocabili e non devono essere restituiti). Allo stesso modo, gli atti pregiudizievoli compiuti entro l'anno precedente la ri-apertura saranno revocabili.

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