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Articolo 249 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Esecuzione del concordato nella liquidazione giudiziale

Dispositivo dell'art. 249 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Dopo la omologazione del concordato il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano l'adempimento, secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione.

2. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili, sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato.

3. Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea per il conseguimento delle finalità del concordato.

4. Il provvedimento è pubblicato ed affisso ai sensi dell'articolo 45. Le spese sono a carico del debitore.

Spiegazione dell'art. 249 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma regola la fase dell'esecuzione della proposta concordataria. Nello specifico, si prevede che al concordato omologato debba dare esecuzione il debitore, sotto la sorveglianza del giudice delegato, del curatore e del comitato dei creditori.
Solo una volta adempiuta integralmente la proposta, il giudice delegato potrà disporre la cancellazione di tutti i gravami esistenti sui beni del debitore.

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