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Articolo 274 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Azioni del liquidatore

Dispositivo dell'art. 274 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Il liquidatore, autorizzato dal giudice delegato, esercita o se pendente, prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.

2. Il liquidatore, sempre con l'autorizzazione del giudice delegato, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.

3. Il giudice delegato autorizza il liquidatore ad esercitare o proseguire le azioni di cui ai commi 1 e 2, quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori.

Spiegazione dell'art. 274 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma conferma il principio, valevole per la liquidazione giudiziale, in virtù del quale il liquidatore è legittimato ad esercitare tutte le azioni volte alla re-integrazione del patrimonio del debitore, ovverosia tutte le azioni che risultino dirette a:
  • conseguire la disponibilità dei beni ricompresi nel patrimonio del debitore,
  • recuperare i crediti vantati dal debitore
  • far dichiarare l'inefficacia, nei confronti dei creditori, degli atti pregiudizievoli ai creditori compiuti dal debitore: si tratta in particolare della revocatoria ordinaria ex art. 2901, dato che non è fatto rinvio alcuno alle norme in tema di revocatoria concorsuale (art. 166)
In tutti i casi appena menzionati, così come previsto dalle norme in tema di liquidazione giudiziale, il liquidatore deve essere specificamente autorizzato a promuovere o proseguire l'azione da parte del giudice delegato, il quale è tenuto a verificare che ciò sia funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.

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