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Articolo 213 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Programma di liquidazione

Dispositivo dell'art. 213 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre centocinquanta giorni dalla sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale, il curatore predispone un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori. Il mancato rispetto del termine di centocinquanta giorni di cui al primo periodo senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore(1).

2. Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il curatore notifica l'istanza e la relativa autorizzazione ai competenti uffici per l'annotazione nei pubblici registri e ne dà comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell'articolo 150, possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore. Si presume manifestamente non conveniente la prosecuzione dell'attività di liquidazione dopo sei esperimenti di vendita cui non ha fatto seguito l'aggiudicazione, salvo che il giudice delegato non autorizzi il curatore a continuare l'attività liquidatoria, in presenza di giustificati motivi(1).

3. Il programma è suddiviso in sezioni in cui sono indicati separatamente criteri e modalità della liquidazione dei beni immobili, della liquidazione degli altri beni e della riscossione dei crediti, con indicazione dei costi e dei presumibili tempi di realizzo. Nel programma sono, inoltre, indicati le azioni giudiziali di qualunque natura e il subentro nelle liti pendenti, con i costi per il primo grado di giudizio. Sono, altresì, indicati gli esiti delle liquidazioni già compiute.

4. Il programma indica gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, quali l'esercizio dell'impresa del debitore e l'affitto di azienda, ancorché relativi a singoli rami dell'azienda, nonché le modalità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco.

5. Nel programma è indicato il termine entro il quale avrà inizio l'attività di liquidazione dell'attivo ed il termine del suo presumibile completamento. Entro otto mesi dall'apertura della procedura deve avere luogo il primo esperimento di vendita dei beni e devono iniziare le attività di recupero dei crediti, salvo che il giudice delegato, con decreto motivato, non ne autorizzi il differimento. Il termine per il completamento della liquidazione non può eccedere cinque anni dal deposito della sentenza di apertura della procedura. In casi di eccezionale complessità, questo termine può essere differito a sette anni dal giudice delegato(1).

6. Per sopravvenute esigenze, il curatore può presentare un supplemento del piano di liquidazione. Prima della approvazione del programma, il curatore può procedere alla liquidazione di beni, previa autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori se già nominato, solo quando dal ritardo può derivare pregiudizio all'interesse dei creditori(1).

7. Il programma è trasmesso al giudice delegato che ne autorizza la sottoposizione al comitato dei creditori per l'approvazione. Il giudice delegato autorizza i singoli atti liquidatori in quanto conformi al programma approvato.

8. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 5 senza giustificato motivo è causa di revoca del curatore(1).

9. Se il curatore ha rispettato i termini di cui al comma 5, nel calcolo dei termini di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, non si tiene conto del tempo necessario per il completamento della liquidazione(2).

Note

(1) Comma modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.
(2) Comma aggiunto dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83

Ratio Legis

La norma prevede che il curatore predisponga in un unico documento le linee della gestione della procedura e delle attività liquidatorie (che il comitato dei creditori deve approvare): il legislatore intende garantire snellezza e speditezza delle forme, e soprattutto una pianificazione ragionata dell'attività liquidatoria.

Spiegazione dell'art. 213 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La disposizione in commento prevede che il curatore debba predisporre il programma di liquidazione entro 60 giorni dalla redazione dell'inventario, fino a 150 giorni dalla sentenza che dichiara aperta la l.g.; il programma deve poi essere approvato dal c.d.c.
Il mancato rispetto del termine senza un giustificato motivo costituisce giusta causa di revoca del curatore.

Il comma 2° prevede che il curatore, previa autorizzazione del c.d.c., ha la facoltà di scegliere di non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, qualora reputi che l'attività di liquidazione non sia conveniente (cd. derelizione dei beni): ciò dimostra l'ampia discrezionalità manageriale del curatore, che - senza tradursi in arbitrio - contraddistingue il compimento da parte sua degli atti gestori e liquidatori.

Il programma di liquidazione va suddiviso in sezioni e devono essere indicati separatamente i criteri e le modalità di liquidazione dei beni immobili e degli altri beni e della riscossione dei crediti, con indicazione dei costi e dei presumibili tempi di recupero (comma 3°).
Il contenuto del programma deve includere anche l'opportunità di disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, o di singoli rami di azienda, ovvero l'opportunità di autorizzare l'affitto dell'azienda, o di rami, a terzi, nonchè le possibilità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco (comma 4°). Analoga indicazione vale per le azioni giudiziali di qualunque natura e per il subentro nelle litipendenti, dovendo essere indicati anche i costi per il primo grado di giudizio. Nel programma vanno indicati anche gli esiti delle liquidazioni già compiute e gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, nonché i termini presumibili per l'inizio e la fine dell'attività di liquidazione.

Entro otto mesi dall'apertura della l.g. deve avere luogo il primo esperimento di vendita dei beni e devono iniziare le attività di recupero dei crediti (comma 5°).

Il termine per il completamento della liquidazione non può eccedere 5 anni dal deposito della sentenza di apertura della procedura. In casi di eccezionale complessità, questo termine può essere differito a sette anni dal g.d. (comma 5°).

Il curatore, per esigenze sopravvenute, può presentare un supplemento del piano di liquidazione.

Il programma è trasmesso al g.d. che ne autorizza la sottoposizione al comitato dei creditori per l'approvazione.

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