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Articolo 205 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo

Dispositivo dell'art. 205 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ne dà comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.

2. La comunicazione contiene anche la sintetica esposizione delle concrete prospettive di soddisfacimento dei creditori concorsuali(1).

Note

(1) Tale disposizione è stata modificata dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

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