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Articolo 170 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 22/04/2023]

Limiti temporali delle azioni revocatorie e d'inefficacia

Dispositivo dell'art. 170 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Le azioni revocatorie e di inefficacia disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse dal curatore decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione giudiziale e comunque si prescrivono decorsi cinque anni dal compimento dell'atto.

2. Quando alla domanda di accesso a una procedura concorsuale segue l'apertura della liquidazione giudiziale, i termini di cui agli articoli 163, 164, 166, commi 1 e 2, e 169 decorrono dalla data di pubblicazione della predetta domanda di accesso(1).

Note

(1) Tale disposizione è stata modificata dall'art. 20, comma 2, del D. Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

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