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Articolo 159 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Rendita perpetua e rendita vitalizia

Dispositivo dell'art. 159 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Se nel passivo della liquidazione giudiziale sono presenti crediti per rendita perpetua, questa è riscattata a norma dell'articolo 1866 del codice civile.

2. Il creditore di una rendita vitalizia è ammesso al passivo per una somma equivalente al valore capitale della rendita stessa al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale.

Spiegazione dell'art. 159 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma riguarda la rendita perpetua e la rendita vitalizia nel caso di liquidazione giudiziale del patrimonio del debitore.
Con riguardo ai crediti per rendita perpetua, la norma stabilisce che essi sono ammessi al passivo per la somma derivante dal riscatto della rendita, ai sensi dell'art. 1866 c.c.

Il tasso di interesse sulla cui base si deve capitalizzare la rendita annua ai fini del suo riscatto non è stato determinato in maniera fissa in questa norma. Esso, in ogni caso, è quello legale, secondo il disposto dell'art. 1284 c.c.

La rendita vitalizia, al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale, dà diritto a partecipare al concorso sulla base della somma pari al valore capitale della rendita al tempo dell'apertura del concorso.

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